Revocazione per errore di fatto: no al riesame del merito probatorio (Corte dei Conti Sez. I App. n. 56 del 04.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione per errore di fatto ex art. 202, comma 1, lett. f, cod. giust. cont. è rimedio tipizzato a tutela contro anomalie percettive, non mezzo di riesame del merito già deciso. Il vizio ricorre solo quando la decisione si fonda sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, o sull’inesistenza di un fatto positivamente stabilito, purché il fatto non abbia costituito punto controverso e l’errore sia accertabile con immediatezza, senza induzioni ermeneutiche. Non integra errore revocatorio l’erroneo, inesatto o incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, né l’omessa valutazione di un documento su cui il giudice abbia comunque motivato. Il ricorso che invochi una diversa lettura del materiale probatorio è inammissibile.

Il Fatto

La vicenda riguarda un preteso danno erariale contestato al Comune di Pontedera per lavori eseguiti in difformità dal progetto su tratti stradali. In primo grado il direttore dei lavori, il responsabile unico del procedimento e il collaudatore erano stati condannati, in solido tra loro, al pagamento di somme corrispondenti al materiale contabilizzato ma non utilizzato.

La sentenza di appello aveva respinto l’impugnazione, confermando la decisione. Il solo collaudatore ha proposto ricorso per revocazione deducendo due asseriti abbagli dei sensi: l’inesistenza dei libretti delle misure e la riconduzione della quantificazione alle perizie rese in sede di ATP e nel giudizio penale, mentre il calcolo deriverebbe da sommarie informazioni testimoniali. In via gradata ha chiesto l’esercizio del potere riduttivo e una consulenza tecnica.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama la giurisprudenza delle giurisdizioni superiori sui connotati dell’errore revocatorio. L’errore deve derivare da una mera errata od omessa percezione del contenuto materiale degli atti, che abbia indotto il giudice a statuire su un falso presupposto fattuale. Deve essere accertabile con immediatezza e riguardare un punto non controverso, sul quale la decisione non abbia espressamente motivato. Deve inoltre incidere in modo decisivo sul decisum, con nesso causale tra l’erronea presupposizione e la pronuncia.

Restano fuori dall’istituto l’erroneo, inesatto o anche solo incompleto apprezzamento delle risultanze processuali, l’anomalia del procedimento logico di interpretazione delle prove e i casi in cui la questione sia stata risolta su specifici canoni ermeneutici o su un esame critico della documentazione.

Sul primo profilo, la Corte osserva che la sentenza di prime cure richiama espressamente i libretti delle misure, mentre la sentenza di appello non ne afferma l’insussistenza: censura, piuttosto, l’inadeguatezza del collaudo, per non aver indicato le attività e i documenti giustificativi della rispondenza delle misurazioni e per non aver verificato quantità e qualità dei materiali. Il riferimento alla documentazione mancante assume valenza ancillare rispetto al nucleo argomentativo della condanna, incentrato sulla non conformità delle opere al progetto, accertata dagli elaborati peritali.

Sul secondo profilo, la sentenza gravata si limita a richiamare l’insieme dei documenti in atti, tra cui le sommarie informazioni rese dal tecnico, e a ritenere prevalenti le considerazioni del perito incaricato in sede di ATP e in sede penale. Il giudice di appello non è incorso in alcun abbaglio dei sensi: ha confermato la quantificazione di primo grado. Quanto alla natura approssimativa del computo, il giudice contabile può ricorrere alla valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. e la determinazione risulta comunque ancorata a dati oggettivi, ovvero le difformità quantificate dei lavori e i relativi prezzi.

Il ricorso è pertanto inammissibile. La dichiarata inammissibilità assorbe l’ulteriore profilo di decadenza ex art. 180 cod. giust. cont., sul quale la Corte registra orientamenti difformi. Le spese sono compensate ai sensi dell’art. 31, comma 3, cod. giust. cont., per essere il giudizio definito su questione preliminare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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