Restituzione del residuo dal dipendente infedele dopo versamenti dei condebitori (Corte dei Conti Sez. giur. Lombardia n. 97 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La responsabilità per danno erariale di chi ha agito con dolo è principale, mentre quella di chi ha agito con colpa grave è sussidiaria. Quando il condebitore sussidiario definisce il giudizio con il rito abbreviato, versando la quota di danno prima della condanna del debitore principale, il giudice contabile deve condannare il responsabile principale alla restituzione della sola somma residua, al fine di evitare un ingiustificato arricchimento dell’ente danneggiato. Il condebitore sussidiario che ha pagato è surrogato di diritto ai sensi dell’art. 1203, n. 3, cod. civ., potendo rivalersi nei confronti del debitore principale.
Il Fatto
La Procura Regionale ha citato in giudizio una dipendente del Comune, insieme ad altri soggetti, per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale di oltre trecentomila euro. La dipendente, in qualità di economo comunale e responsabile del settore finanziario, si era appropriata di somme dell’ente tramite numerosi mandati di pagamento emessi a proprio favore, modificando le causali e occultando gli ammanchi con l’utilizzo di numeri di provvisorio non corrispondenti.
Il Comune ha proposto intervento ad adiuvandum. La dipendente non si è costituita in giudizio, mentre gli altri convenuti hanno definito la propria posizione con il rito abbreviato, versando complessivamente una somma rilevante. La Procura ha chiesto la condanna della dipendente in via principale a titolo di dolo e degli altri in via sussidiaria a titolo di colpa grave.
La Motivazione della Corte
La Corte dei conti ha dichiarato la contumacia della convenuta, non costituita nonostante la rituale notifica dell’atto introduttivo. Nel merito, la domanda è stata ritenuta fondata. La responsabilità è emersa dalle dichiarazioni dei testimoni, dall’estrapolazione della software house sui mandati modificati e dall’annotazione della Guardia di Finanza, che ha comparato i mandati con i flussi di pagamento.
La prova decisiva è stata la sentenza penale di condanna per il reato di peculato, emessa con rito abbreviato, nella quale si dava atto delle ammissioni di responsabilità della dipendente. La Corte ha quindi ritenuto assistiti da piena prova sia la condotta illecita sia l’elemento soggettivo del dolo.
La questione centrale ha riguardato la quantificazione del danno. La convenuta si era appropriata di una somma complessiva, ma i condebitori in via sussidiaria avevano già versato all’ente una parte dell’importo definendo il giudizio con il rito abbreviato.
Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 4/2019/QM sulla responsabilità principale e sussidiaria, la Corte ha affermato che la condanna del debitore principale deve essere eseguita prima nei suoi confronti e solo in caso di mancata realizzazione del credito nei confronti del debitore sussidiario. Poiché i condebitori sussidiari hanno versato la loro quota prima della condanna del debitore principale, la Corte ha condannato la dipendente a restituire la somma residua, evitando così l’ingiustificato arricchimento del Comune.
Tale soluzione non ha determinato un indebito vantaggio per la responsabile principale: i condebitori sussidiari, infatti, sono surrogati di diritto ex art. 1203, n. 3, cod. civ. e potranno rivalersi nei suoi confronti per le somme versate. La Corte ha condannato la convenuta alla restituzione della somma residua, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
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Nota della Redazione
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