Ammissibile il ricorso per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 56 del 19.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., il ricorso con cui il dipendente, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio oppostogli in sede amministrativa, domandi in sede giudiziale il positivo accertamento di tale dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio, ritualmente prospettato quale bene della vita ambito, senza aver presentato domanda amministrativa di pensione privilegiata. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio ha natura endoprocedimentale, è privo di lesività immediata e non è autonomamente impugnabile, con conseguente difetto di legittimazione passiva del Ministero che ne ha recepito l’attività consultiva.

Il Fatto

Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri con il grado di Appuntato Scelto Qualifica Speciale, ha proposto ricorso dinanzi alla Corte dei Conti per ottenere l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della broncopneumopatia cronica ostruttiva di grado moderato con OSAS accertata. L’infermità era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio dalla Commissione medica di verifica ai fini indennitari, ma il Comando Generale dell’Arma, recependo il parere contrario del Comitato di verifica, ha escluso tale dipendenza con decreto n. 1747/2022.

Il ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990 per motivazione carente, eccesso di potere e difetto di istruttoria, rappresentando di essere stato esposto per anni a condizioni climatiche avverse e, in particolare, di aver prestato servizio di antisciacallaggio nelle zone terremotate alloggiando in containers privi di riscaldamento e servizi igienici. Ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti impugnati e, in via istruttoria, una CTU medico-legale.

La Motivazione della Corte

In via preliminare il giudice contabile ha affrontato il tema della giurisdizione e dell’ammissibilità. Le Sezioni Riunite n. 12/2023/QM/PRES del 24.05.2023 hanno enunciato il principio per cui è ammissibile, ai sensi dell’art. 153, comma 1, lett. b), cod. giust. cont., il ricorso pensionistico con cui l’interessato, a fronte del diniego di dipendenza da causa di servizio, ne domandi il positivo accertamento in funzione del futuro trattamento di privilegio, prospettato quale bene della vita ambito, pur in assenza di domanda amministrativa di pensione privilegiata.

Nel caso esaminato il ricorrente aveva comunque presentato, tra giugno e luglio 2023, istanza di pensione privilegiata all’Amministrazione di appartenenza e alla Direzione Provinciale INPS. Soddisfatta la condizione di procedibilità e non avendo il ricorrente chiesto l’equo indennizzo in questa sede, la Corte ha dichiarato l’ammissibilità del ricorso, sussistendo la giurisdizione contabile in materia pensionistica.

Quanto alla posizione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Collegio ha scrutinato l’eccezione di difetto di legittimazione passiva, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo salvo il limite del giudicato, richiamando Cass. n. 6935/2003. Il difetto sussiste quando la parte resistente non è il soggetto nei cui confronti, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in lite, l’azione deve essere esercitata, attenendo il profilo alla verifica della regolarità formale del contraddittorio.

Il ricorrente aveva impugnato il parere tecnico del Comitato di verifica per le cause di servizio del MEF, ma gli organi medico-legali che partecipano al procedimento amministrativo rendono pareri tecnici che sono atti endoprocedimentali rispetto al provvedimento conclusivo, privi del requisito della lesività immediata e non autonomamente impugnabili. L’eccezione è stata pertanto accolta e il Ministero dell’Economia e delle Finanze è stato estromesso dal giudizio, con compensazione delle spese in ragione della natura meramente processuale della statuizione.

La Corte, affermata preliminarmente la propria giurisdizione e dichiarata l’ammissibilità del ricorso, ha disposto con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio nei confronti delle parti rimaste.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *