Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio di resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 23 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, avviato in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., è definito con sentenza monocratica, restando la fase collegiale destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ai sensi dell’art. 142 c.g.c.. Il provvedimento che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio deve essere costituito dalla sentenza, non dal decreto monocratico, che ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.g.c. non richiede motivazione. Quando i conti risultino depositati anteriormente ai termini assegnati, il giudice dichiara l’estinzione per cessata materia del contendere, restando impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c..
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti promuoveva, con ricorso depositato il 23 ottobre 2023, il giudizio per la resa del conto di un agente contabile di un Comune, per gli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021. Il giudice designato, in accoglimento del ricorso, con decreto n. 24 depositato il 21 novembre 2023, assegnava all’agente contabile il termine perentorio del 29 marzo 2024 per il deposito del conto all’Ente e a quest’ultimo il termine del 28 giugno 2024 per il deposito presso la sezione giurisdizionale.
Nelle more del deposito e della notifica del decreto, il Comune provvedeva al deposito dei conti. Il 30 agosto 2024 la Procura regionale depositava l’istanza per la fissazione dell’udienza, ai fini della definizione del giudizio. All’udienza il Pubblico Ministero concludeva chiedendo il non luogo a provvedere, essendo l’obbligo adempiuto per intero, anziché l’estinzione per cessazione della materia del contendere.
La Motivazione della Corte
Il giudice affronta anzitutto una questione di ordine processuale. Una volta avviato il giudizio per resa di conto in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., il medesimo giudizio deve essere definito, anche ai sensi dell’art. 144 c.g.c., con sentenza anch’essa monocratica. La fase collegiale è destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ai sensi dell’art. 142 c.g.c..
Il Collegio richiama, in senso conforme, le pronunce della Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia n. 227/2023 e della Sezione giurisdizionale per la Regione Puglia n. 389/2023.
Il giudice esamina poi la forma del provvedimento dichiarativo dell’estinzione. Poiché la diversa forma del decreto monocratico, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.g.c., non richiederebbe motivazione, si aderisce alla tesi per cui il provvedimento espresso che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa di conto debba essere costituito dalla sentenza. In tal senso sono richiamate le pronunce della Sezione giurisdizionale Lombardia n. 36/2024, Basilicata n. 14/2024, Liguria n. 63/2024 e Veneto n. 101/2024.
Nel merito, risultando che i conti dell’agente contabile erano stati depositati anteriormente ai termini assegnati e che il P.M. aveva chiesto la fissazione dell’udienza, il giudice procede alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. La Corte non aderisce alla richiesta del Pubblico Ministero di dichiarare il non luogo a provvedere.
Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto da parte del Magistrato designato, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c.. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
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