Responsabilità erariale per inserimenti illeciti nelle buste paga (Corte dei Conti Sez. giur. Calabria n. 131 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di responsabilità amministrativo-contabile è pienamente autonomo rispetto al processo penale: la pendenza di quest’ultimo non integra la pregiudizialità tecnica richiesta dall’art. 106, comma 1, c.g.c. e non costituisce causa di improcedibilità dell’azione erariale, dovendo il giudice contabile procedere ad autonomo accertamento dei fatti. L’inserimento manuale di dati nel sistema informatico di gestione degli stipendi, riservato agli operatori abilitati e non percepibile dall’Amministrazione, integra l’occultamento doloso del danno, con decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dal momento della scoperta. La condotta del dipendente addetto all’elaborazione delle buste paga che, per un triennio, inserisca prestazioni non autorizzate, pagamenti multipli e ore non timbrate è imputabile a titolo di dolo e non di semplice colpa grave, con conseguente esclusione del potere riduttivo ex art. 1, comma 1-octies, l. n. 20/1994, espressamente non esercitabile in caso di danno cagionato con dolo.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti ha citato in giudizio tre dipendenti di un’azienda ospedaliera calabrese per il risarcimento di un danno erariale complessivo di € 31.214,56. La vicenda origina da un esposto del Commissario straordinario pro tempore, che aveva segnalato anomalie nelle buste paga di alcuni dipendenti.
Gli accertamenti, condotti anche sull’elaborato della società fornitrice del software retributivo, avevano ricondotto gli incrementi anomali all’attività di due operatori abilitati, addetti all’elaborazione dei cedolini, e alla condotta omissiva del percettore delle somme. La Procura ha contestato la condotta più grave a titolo di dolo e, in subordine, di colpa grave.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto respinto l’istanza di sospensione del giudizio fondata sulla pendenza del processo penale per i medesimi fatti. L’art. 106, comma 1, c.g.c. esige il concorso di due presupposti — il rapporto di dipendenza tecnica tra cause e la richiesta di accertamento con efficacia di giudicato — entrambi insussistenti. Il codice contabile ha positivizzato il principio di piena autonomia e indipendenza del giudizio contabile rispetto a qualsiasi altro processo.
Anche l’eccezione di prescrizione è stata rigettata. L’inserimento manuale fraudolento di dati in un sistema accessibile ai soli operatori abilitati, senza alcun elemento esteriore rivelatore dell’anomalia, integra l’occultamento doloso del danno: il termine quinquennale decorre dalla scoperta, avvenuta con l’esposto del 26 settembre 2023.
Nel merito, la Corte ha qualificato le condotte degli operatori informatici come dolose. La specifica competenza nella disciplina del lavoro straordinario, i presupposti dell’autorizzazione preventiva e della timbratura, escludono ogni ipotesi di errore di fronte a inserimenti sistematicamente illeciti protrattisi per un triennio. Quanto all’omissione del percettore, la prova della consapevolezza è stata desunta dalla richiesta e dall’ottenimento, nel pieno del periodo illecito, di un certificato di stipendio e di un atto di benestare utilizzati per ottenere finanziamenti: circostanze incompatibili con la dedotta incapacità informatica.
Il Collegio ha quindi escluso il potere riduttivo invocato dalle difese, precluso dalla norma nei casi di danno cagionato con dolo, ed ha affermato la responsabilità solidale dei convenuti secondo la domanda attorea, con condanna alle spese di giustizia.
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Nota della Redazione
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