Giudizio di resa del conto: estinzione per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 19 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, avviato in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., è definito con sentenza anch’essa monocratica, restando la fase collegiale destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine di cui all’art. 142 c.g.c.. Il provvedimento che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa del conto deve assumere la forma della sentenza, non quella del decreto monocratico privo di motivazione. Quando i conti siano stati depositati anteriormente ai termini assegnati, il giudizio va dichiarato estinto per cessata materia del contendere, restando impregiudicate le valutazioni sulla regolarità dei conti medesimi ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c..
Il Fatto
La Procura regionale promuoveva il giudizio per la resa del conto dell’agente contabile tesoriere di un Comune, con riferimento agli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021. Con decreto n. 20 depositato il 21 novembre 2023, il Giudice designato assegnava all’agente contabile il termine perentorio del 29 marzo 2024 per il deposito del conto all’Ente e a quest’ultimo il termine del 28 giugno 2024 per il deposito presso la sezione giurisdizionale.
Nelle more del deposito e della notifica del decreto, il Comune provvedeva al deposito dei conti predetti. In data 30 agosto 2024 la Procura regionale depositava l’istanza per la fissazione dell’udienza, chiedendo di dichiarare il non luogo a provvedere, essendo l’obbligo adempiuto per intero.
La Motivazione della Corte
Il giudice affronta anzitutto una questione di forma del provvedimento. Una volta avviato il giudizio per resa di conto in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., il medesimo giudizio deve essere definito, anche ai sensi dell’art. 144 c.g.c., con sentenza anch’essa monocratica. La fase collegiale è infatti destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ai sensi dell’art. 142 c.g.c..
La Corte aderisce alla tesi secondo cui il provvedimento espresso che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio per resa di conto debba essere costituito dalla sentenza. La diversa forma del decreto monocratico, ai sensi dell’articolo 41 comma 4 del C.G.C., non richiederebbe motivazione.
Nel merito, risulta che i conti dell’agente contabile siano stati depositati anteriormente ai termini assegnati e che il P.M. abbia chiesto la fissazione dell’udienza. Il giudice procede pertanto alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.
Restano impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del medesimo conto da parte del Magistrato designato, nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. del c.g.c.. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.