Partecipazione indiretta del Comune alla società in house del servizio idrico integrato (Corte dei Conti Sez. contr. Piemonte n. 32 del 13.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo con cui un ente locale acquista, anche in via indiretta, una partecipazione nella società in house affidataria del servizio idrico integrato non è soggetto all’onere di analitica motivazione né al controllo preventivo di cui all’art. 5, comma 3, d.Lgs. n. 175/2016, ove l’operazione avvenga in conformità a espresse previsioni legislative. Integra tale eccezione la fattispecie in cui la partecipazione consegua all’attuazione delle determinazioni dell’ente di governo dell’ambito territoriale ottimale, che il Codice dell’ambiente e la legislazione regionale configurano come obbligate per il singolo comune. In tal caso la Corte dei conti dichiara il non luogo a deliberare, restando fermi i poteri di controllo esercitabili in sede di razionalizzazione periodica delle partecipazioni.

Il Fatto

Un Comune, nell’ambito dell’Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Cuneese, ha approvato con deliberazione consiliare l’acquisto di una partecipazione nella società consortile in house affidataria del servizio idrico integrato, per il tramite della società partecipata di cui è socio. L’operazione si inserisce nel percorso delineato dall’ente di governo dell’ambito, che aveva individuato la gestione unitaria del servizio mediante affidamento diretto a società interamente pubblica e aveva previsto il mantenimento delle strutture organizzative territoriali.

L’ente ha trasmesso la deliberazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato e alla Sezione regionale di controllo, pur ritenendo la fattispecie estranea all’art. 5 TUSP. La Sezione è stata chiamata a verificare se l’acquisto indiretto rientrasse nel perimetro del controllo preventivo previsto dalla norma.

La Motivazione della Corte

La Sezione ricostruisce la funzione del controllo attribuito dall’art. 5, comma 3, d.Lgs. n. 175/2016, richiamando la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 16 del 3 novembre 2022: nonostante il nomen juris di parere, si tratta di una peculiare attività di controllo, collocata tra la fase pubblicistica della determinazione e quella privatistica dell’attuazione, volta a scrutinare i presupposti giuridici ed economici della scelta societaria.

Il comma 1 della stessa norma esclude però l’onere di motivazione analitica quando la costituzione o l’acquisto avvenga in conformità a espresse previsioni legislative. La Sezione verifica quindi la disciplina del servizio idrico integrato: l’art. 141, comma 2, d.Lgs. n. 152/2006 ne definisce i contenuti; l’art. 147 impone la partecipazione obbligatoria degli enti locali all’ente di governo dell’ambito; l’art. 149-bis, comma 1, riserva all’ente di governo la scelta della forma di gestione e ammette l’affidamento diretto a favore di società interamente pubbliche, comunque partecipate dagli enti dell’ambito.

Da qui la conclusione: una volta che l’ente di governo adotti il modello societario in house, al singolo comune non residua alcuna facoltà, ma la partecipazione al gestore è necessitata e obbligata. L’ente di governo è soggetto distinto dai comuni che vi partecipano, in coerenza con il principio di unicità della gestione per ciascun ambito.

La Sezione richiama la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 43/SSRRCO/QMIG/2024 del 7 giugno 2024, che ha distinto l’intervento diretto del legislatore sull’operazione societaria dalla semplice facoltà di costituire società in determinati ambiti settoriali. La fattispecie del servizio idrico non rientra in quest’ultima ipotesi, poiché la partecipazione è imposta dalla legge e non rimessa a una scelta del comune.

La Sezione non si discosta dal proprio indirizzo consolidato, in parziale dissenso dall’orientamento che vi riconduce comunque l’onere di motivazione analitica. La deliberazione impugnata, pertanto, è ricompresa nell’eccezione di cui al comma 1 e resta fuori dal perimetro del controllo, con dichiarazione di non luogo a deliberare.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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