Irregolarità del conto economale per prassi interne e sistema informatico inadeguato (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 252 del 01.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di conto, l’irregolarità della gestione dell’agente contabile va valutata alla luce del contesto procedurale e informatico predisposto dall’amministrazione di appartenenza. Quando la gestione del fondo economale sia stata disciplinata da prassi interne non formalizzate e da un sistema gestionale non concepito per la rendicontazione giudiziale, e non da un regolamento specifico, l’agente non può ritenersi responsabile di un assetto che non aveva il potere di modificare. L’irregolarità del conto, in assenza di condanna, non si traduce in responsabilità dell’agente, ma demanda all’amministrazione l’adozione degli strumenti regolatori idonei a garantire tracciabilità della spesa, identificazione dei beneficiari e controllo preventivo.

Il Fatto

Il giudizio di conto ha ad oggetto il rendiconto di un’agente contabile con funzioni di economo presso una struttura universitaria, per l’esercizio 2018. Il conto, depositato tramite il sistema SIRECO, risultava privo della sottoscrizione dell’agente e della parificazione, con plurime criticità nella rendicontazione del fondo economale: rendicontazione automatica ai fini del reintegro, uso di anagrafiche generiche, ammissione di spese non documentate e superamento della dotazione iniziale del fondo.

La difesa dell’agente eccepiva l’estinzione del giudizio per decorso del termine quinquennale di cui all’art. 150 c.g.c., contestando la data di deposito del conto. Nel merito, sosteneva che l’economo aveva operato secondo le istruzioni e le prassi dell’Ateneo, in assenza di un regolamento specifico sul fondo economale, adottato solo nel 2021.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di estinzione. La resa è stata effettuata in data 19 novembre 2019, mentre la relazione di deferimento è stata depositata il 19 novembre 2024: il termine di cui all’art. 150, comma 1, c.g.c. non è decorso. La data del 13 novembre indicata dalla difesa coincide con la sola sottoscrizione digitale dell’estratto del registro, non con il perfezionamento del deposito ai sensi dell’art. 140, comma 3, c.g.c.

Supera poi i profili di improcedibilità. Quanto alla mancata sottoscrizione del conto, l’agente ha comunque sottoscritto la nota di trasmissione, attestando la riferibilità soggettiva dell’elaborato; il sistema U-GOV non prevedeva la firma degli economi. Quanto alla parificazione, il decreto dirigenziale acquisito per un conto omogeneo attesta l’assenza di errori e discordanze contabili, risultanza estensibile per identità di esercizio e di procedura.

Nel merito, il Collegio rileva che l’art. 64 del Regolamento di Ateneo disciplinava il fondo in termini essenziali, senza individuare le tipologie di spesa ammissibili né i presupposti del rimborso. La gestione si è attenuta a circolari e istruzioni operative, mentre il sistema informatico non consentiva una rappresentazione analitica e trasparente delle operazioni, imponendo descrizioni generiche e il ricorso all’anagrafica “soggetti diversi”.

I reintegri avvenivano senza scansione temporale predeterminata e senza controllo preventivo, sulla base di rendicontazioni predisposte dallo stesso agente. I limiti e le soglie operative erano introdotti dalle impostazioni del gestionale, non da norme. Ne deriva una gestione conforme ai principi di programmazione della spesa solo apparente, ma resa possibile da prassi tollerate e mai contestate.

La Corte dichiara pertanto l’irregolarità della gestione, ritenendo gli scostamenti ascrivibili in prevalenza a un assetto amministrativo e informatico non idoneo, e demanda agli organi dell’Ateneo l’adozione degli strumenti correttivi. Respinta l’istanza di oscuramento, per difetto di motivi e assenza di dati sensibili.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *