Danno funzionale da sviamento di finanziamento pubblico e dolo del consulente (Corte dei Conti Sez. giur. Toscana n. 65 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di finanziamenti pubblici, la giurisdizione contabile sussiste anche nei confronti del professionista che, pur estraneo alla compagine sociale della beneficiaria e privo di diretto rapporto con l’ente erogante, abbia prestato la propria attività di consulenza in modo determinante per l’indebito conseguimento del contributo, instaurandosi un rapporto di servizio per la quota di attività dedicata alla pubblica amministrazione. Il dies a quo della prescrizione della pretesa risarcitoria decorre dalla data di revoca del finanziamento, momento in cui il danno da sviamento diviene attuale, e non dalla scadenza del termine per la realizzazione dell’investimento. Il danno erariale può assumere carattere genetico o funzionale: nel secondo caso esso si concretizza nella distrazione delle risorse dagli scopi pubblici, come nella mancata realizzazione dell’attività finanziata. La consapevole presentazione di fatture alterate in sede di rendicontazione integra gli estremi del dolo, nella accezione di matrice penalistica di cui all’art. 21 d.l. n. 76/2020, compatibile anche con il dolo eventuale, essendo sufficiente la volontaria accettazione del rischio di verificazione dell’evento dannoso.
Il Fatto
La Procura contabile ha convenuto in giudizio il legale rappresentante di una cooperativa e la consulente che aveva curato la domanda di finanziamento, chiedendone la condanna in solido. Il finanziamento, richiesto per l’acquisto di attrezzature destinate alla costruzione di imbarcazioni, era stato erogato in parte, ma successivamente revocato per la mancata conformità dell’investimento al progetto ammesso e per l’irregolarità del Durc. La società beneficiaria era stata nel frattempo cancellata dal registro delle imprese.
Secondo la Procura, la consulente aveva posto in essere un sistema fraudolento per ottenere contributi pubblici, presentando domande con dati previsionali privi di fondamento e, in fase di rendicontazione, fatture alterate con l’aggiunta di descrizioni artefatte. Il legale rappresentante aveva firmato “in bianco” la modulistica, senza fornire elementi concreti sul progetto e sulle prospettive aziendali.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla consulente, richiamando il principio, affermato dalle Sezioni Unite, per cui il rapporto di servizio con la pubblica amministrazione sussiste anche per il professionista che, con attività propedeutica e indispensabile, abbia concorso all’indebita percezione del finanziamento da parte del beneficiario, a prescindere dalla natura organica o libero-professionale del legame con quest’ultimo.
Quanto alla prescrizione, la Corte ha escluso la decorrenza dal termine previsto per la realizzazione dell’investimento, individuando il dies a quo nella data di revoca del finanziamento. Solo con la revoca, infatti, viene meno il titolo giuridico legittimante il trattenimento delle somme, rendendo attuale il danno da sviamento. Inoltre, la revoca, contenendo l’intimazione a restituire, vale come atto interruttivo della prescrizione anche nei confronti del codebitore solidale, ex art. 1301 c.c.
Superate le eccezioni relative alla notifica e alla legittimazione passiva del legale rappresentante, evocato iure proprio a seguito dell’estinzione della società, la Corte ha esaminato il merito. Ha escluso la prova del danno c.d. genetico, mancando la dimostrazione della fraudolenta rappresentazione dei requisiti in fase di domanda. Ha invece ravvisato il danno c.d. funzionale, concretizzatosi nella mancata realizzazione dell’attività finanziata e nella distrazione delle risorse. La revoca, pur rilevando sul piano civilistico come obbligo restitutorio, non esaurisce la fattispecie contabile, che si incentra sullo sviamento delle risorse, sintomo del quale è la mancata o difforme rendicontazione degli investimenti.
La responsabilità è stata ritenuta dolosa per entrambi i convenuti. Il legale rappresentante ha firmato la domanda in bianco e non ha realizzato l’investimento. La consulente ha presentato fatture palesemente alterate in sede di rendicontazione, condotta che dimostra la consapevole volontà di concorrere allo sviamento. La Corte ha precisato che il dolo, nella nuova formulazione dell’art. 1, comma 1, legge n. 20/1994, è compatibile con il dolo eventuale, ricavabile dalle modalità della condotta. La natura dolosa della responsabilità ha escluso l’applicazione del potere riduttivo e la valutazione del concorso colposo dell’amministrazione. La condanna è stata pronunciata in solido per l’importo dell’anticipo erogato, con rivalutazione dalla data della revoca e interessi legali dal deposito della sentenza.
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Nota della Redazione
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