La parifica del conto giudiziale come controllo incrociato esterno (Corte dei Conti Sez. giur. Campania n. 88 del 06.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di conto la parificazione del conto giudiziale, richiesta dall’art. 139, comma 2, c.g.c. e dall’art. 618 del R.D. n. 827/1924, è un procedimento complesso e sostanziale. Essa comprende la concordanza del conto con le scritture detenute dall’amministrazione e il visto di regolarità amministrativo-contabile rilasciato dagli organi di controllo, interni ed esterni. Il visto non può fondarsi sulle sole scritture formate dall’agente contabile, perché in tal caso si esaurisce in un controllo di coerenza interna. La parifica presuppone invece un controllo incrociato tra i dati del rendiconto e le risultanze documentali esterne in possesso dell’amministrazione. Il cumulo, in un unico conto, di gestioni eterogenee ne impedisce l’esame solo quando pregiudica l’individuazione della gestione di competenza di ciascun contabile; non ricorre quando il conto, gestito da un unico agente, consente la ricostruzione dell’intera gestione.

Il Fatto

La Sezione giurisdizionale per la Campania decideva su un giudizio di conto relativo alla gestione, per l’esercizio finanziario 2018, dei documenti di viaggio rilasciati ai mutilati e agli invalidi di guerra e delle tessere di riconoscimento modello AT/BT della Ragioneria Territoriale dello Stato di Caserta.

Con la relazione depositata il 24.10.2024 il magistrato designato chiedeva l’iscrizione a ruolo del conto e ne prospettava l’improcedibilità per l’asserita irregolare parificazione e per il mancato deposito della relazione degli organi di controllo interno, oltre all’irregolarità per il cumulo di due gestioni eterogenee e per la documentazione incompleta. La Procura aderiva alle criticità. La Ragioneria Territoriale contestava le censure, rappresentando che il conto non aveva comportato operazioni di carico e scarico.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esaminava anzitutto l’improcedibilità fondata sull’asserita parificazione di mero stile. Ricordava che l’art. 618 del R.D. n. 827/1924, tuttora vigente, impone che i conti siano riveduti e parificati coi conti periodici dei singoli contabili e certificati conformi alle scritture dell’amministrazione, e che l’art. 139, comma 2, c.g.c. richiede il deposito del conto previa parificazione.

Aderendo all’orientamento delle Sezioni Riunite in sede consultiva n. 4/2020/CONS dell’11.9.2020, la Corte qualificava la parifica come procedimento complesso: concordanza con le scritture dell’amministrazione e visto di regolarità amministrativo-contabile, da tenere distinti dalla relazione degli organi di controllo interno. Il visto di conformità non può basarsi sulle sole scritture formate dall’agente contabile e tenute nella sua esclusiva disponibilità, perché si ridurrebbe a un controllo di coerenza interna. La parifica, invece, attesta che la rendicontazione è coerente con le risultanze documentali esterne, presupponendo un controllo incrociato, secondo il precedente della Sez. giur. Lazio n. 511 del 2021.

Su questa base il Collegio, pur ribadendo la necessità di adeguate misure organizzative per il futuro, non ravvisava ragioni per dichiarare l’improcedibilità del conto.

Quanto alla relazione degli organi di controllo interno, la Corte osservava che la Ragioneria aveva agito secondo l’art. 16 del d.lgs. n. 123/2011 e le indicazioni delle Sezioni Riunite: il visto di regolarità amministrativo-contabile, in mancanza di osservazioni, è sufficiente a ritenere corretto l’operato dell’ufficio.

Sul cumulo di gestioni eterogenee, il Collegio riconosceva che la rendicontazione cumulativa può impedire l’esame del conto, ma solo quando non consente di individuare la gestione di competenza di ciascun contabile. Nel caso concreto il conto, gestito da un unico agente, aveva ad oggetto la gestione esclusiva dei documenti di viaggio, senza cumulabilità né confusione tra gestioni.

Nel merito, dal rendiconto risultava che carico e rimanenza al 31.12.2018 coincidevano: non erano intervenute operazioni di carico e scarico dei beni in custodia. Il conto era dunque regolare e l’agente contabile ammesso a discarico, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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