Contributi PSR e fatture reciproche: confermata la condanna per danno erariale (Corte dei Conti Sez. II App. n. 251 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di responsabilità amministrativa l’accertamento del nesso causale è governato dalla regola della preponderanza dell’evidenza o del più probabile che non, che ammette il ricorso a prove presuntive, e non dalla regola penale della prova oltre il ragionevole dubbio. Il giudice contabile non deve sospendere il processo in pendenza di quello penale sui medesimi fatti, poiché tra i due plessi non sussiste un rapporto di pregiudizialità giuridica, ma al più un mero collegamento, né la diversità di esito integra di per sé contrasto di giudicati. La neutralizzazione finanziaria realizzata mediante fatturazione reciproca tra beneficiari del medesimo contributo pubblico integra l’illecito, a nulla rilevando che le opere siano state effettivamente eseguite, e comporta la revoca integrale dell’aiuto ai sensi dell’art. 19 del bando, con danno pari all’intero importo percepito, non riducibile per la natura dolosa della condotta.
Il Fatto
Due soggetti — un imprenditore agricolo, titolare di ditta individuale, e un agronomo, progettista e direttore dei lavori — venivano condannati in primo grado dalla Sezione giurisdizionale per la regione Sardegna al pagamento in solido di € 80.849,14, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento del danno per l’indebita percezione di contributi pubblici di origine europea.
Il finanziamento riguardava il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Sardegna (Reg. UE n. 1305/2013), Misura 4, Sottomisura 4.1, per la realizzazione di opere di recinzione di fondi agricoli e, in misura marginale, di impianti irrigui. Secondo l’accusa contabile, le transazioni documentate erano state costruite al solo fine di dimostrare l’avvenuta esecuzione di opere in realtà realizzate in economia. I due proponevano appello, principale e incidentale, deducendo l’omessa sospensione del giudizio in pendenza del processo penale, l’erroneo impiego del criterio probabilistico, il difetto di dolo, l’errata individuazione del creditore e la mancata applicazione del potere riduttivo.
La Motivazione della Corte
Sulla sospensione del giudizio, la Sezione rileva che l’art. 106 c.g.c. la consente solo quando la definizione di altra controversia costituisca il necessario antecedente logico-giuridico della decisione. Dopo l’entrata in vigore del nuovo codice di rito penale è stata espunta la pregiudizialità della statuizione penale rispetto ai giudizi contabili, vigendo il principio della separazione dei plessi giurisdizionali. Non è quindi necessario attendere il processo penale, ben potendo il giudice contabile valutare autonomamente le prove raccolte fuori dal processo, nel rispetto del contraddittorio.
Quanto al possibile contrasto con una sentenza penale assolutoria, la Corte osserva che essa non è definitiva e che la formula “perché il fatto non sussiste” non implica necessariamente l’insussistenza del fatto materiale, potendo esprimere la mancanza di un elemento costitutivo del reato senza escludere i presupposti dell’illecito erariale.
Sul criterio probatorio, la Sezione ribadisce che nel processo contabile, improntato alle regole civilistiche, il nesso causale può essere ricostruito con prove presuntive che convincano dell’elevata probabilità della derivazione ordinaria del danno dalla condotta, regola distinta da quella penale.
Nel merito, le minuziose indagini sui flussi finanziari dimostrano che tutte le aziende beneficiarie erano inserite in un circuito volto alla compensazione e alla neutralizzazione delle spese apparentemente sostenute. La mancata coincidenza tra fatture attive e passive non elide le conclusioni, poiché l’art. 19 del bando impone la revoca integrale quando il beneficiario fornisca indicazioni non veritiere. La circostanza che le opere siano state realizzate è irrilevante, perché il lavori edili non potevano essere eseguiti in economia se non in via accessoria ad opere agricole. Sussiste il dolo e non può trovare applicazione il potere riduttivo ex art. 52 r.d. n. 1214/1934.
Fondata è invece la censura sull’individuazione del creditore: poiché l’Argea è divenuta organismo pagatore solo dal 16 ottobre 2020, il contributo fu erogato dall’Agea, cui vanno corrisposte le somme. Gli appelli, riuniti, sono rigettati, con conferma della condanna e riparto interno al 40% in capo all’agronomo.
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Nota della Redazione
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