Spese elettorali non documentate: irregolarità parziale del rendiconto di lista (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 16 del 06.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel controllo di conformità alla legge delle spese elettorali sostenute dalle liste nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, ai sensi dell’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, il Collegio di controllo accerta la regolarità della documentazione prodotta a sostegno di ciascuna voce di spesa. La mancata produzione di idonea documentazione giustificativa per una singola voce comporta la dichiarazione di irregolarità parziale del rendiconto, limitatamente alla somma non documentata, restando accertata la regolarità delle restanti spese. Il controllo non investe la veridicità intrinseca della spesa dichiarata, ma la sua attitudine probatoria documentale.

Il Fatto

La lista in esame ha presentato il rendiconto delle spese elettorali sostenute per le elezioni amministrative del 2024 nel Comune di Sanremo, rientrante tra quelli sopra i 30.000 abitanti e quindi soggetto al controllo del Collegio. Il rendiconto dichiara fonti di finanziamento e spese per complessivi euro 1.095,28, interamente coperti da risorse proprie.

Le spese sono articolate in tre voci: materiali e mezzi di propaganda; organizzazione di manifestazioni; stampa, distribuzione e raccolta dei moduli e presentazione delle liste. Rispetto a una di queste voci il Collegio ha chiesto chiarimenti in sede istruttoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio richiama l’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012, come modificato dall’art. 14-bis decreto-legge n. 149/2013, convertito dalla legge n. 13/2014, che attribuisce alla Sezione regionale di controllo la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute dalle liste nei Comuni sopra i 30.000 abitanti e della regolarità della documentazione prodotta.

Tutte le spese rendicontate rientrano nelle tipologie dell’art. 11 legge n. 515/1993 e non superano il limite dell’art. 13, comma 5, legge n. 96/2012. In sede istruttoria era stata rilevata l’assenza di documenti giustificativi per le spese relative ai materiali di propaganda e all’organizzazione di manifestazioni, per complessivi euro 320,00.

Invitata a chiarire, la lista ha prodotto il documento giustificativo della spesa di euro 270,00. Non è stata invece trasmessa alcuna documentazione per la spesa di euro 50,00, riferita all’acquisto di un ombrellone e due sedie per gazebo.

Il Collegio distingue quindi tra spese regolarmente documentate e spese prive di supporto probatorio. L’accertamento non è di integrale irregolarità del rendiconto: la regolarità parziale viene riconosciuta per tutte le voci assistite da idonea documentazione, con irregolarità limitata alla sola somma non giustificata.

La conseguenza è la trasmissione di copia della deliberazione al Presidente del Consiglio Comunale per il successivo inoltro ai rappresentanti della lista interessata. Il Collegio manda altresì alla Segreteria per l’inserimento della pronuncia nel sito internet della Sezione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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