Rinuncia agli atti e estinzione del giudizio pensionistico (Corte dei Conti Sez. giur. Lazio n. 132 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia agli atti del giudizio, intervenuta prima della decisione e accettata dalle amministrazioni resistenti, determina l’estinzione del processo e preclude al giudice ogni ulteriore statuizione sul merito della pretesa. La pronuncia conseguente è di mero accertamento processuale: il giudice dichiara l’estinzione e non si pronuncia sulle spese ai sensi dell’art. 110 c.g.c. Il venir meno dell’interesse sostanziale del ricorrente, che abbia verificato l’insussistenza di un pregiudizio economico nel trattamento pensionistico provvisorio applicato, integra giustificato motivo della rinuncia. La carenza di legittimazione passiva eccepita da altro convenuto resta assorbita, non essendo il giudice chiamato a decidere la controversia.
Il Fatto
Il ricorrente, ex sottufficiale della Marina Militare collocato nella categoria dell’ausiliaria e destinatario di un sistema di calcolo pensionistico c.d. misto, proponeva ricorso davanti alla Corte dei conti per ottenere il ricalcolo del provvedimento provvisorio di pensione. Chiedeva l’applicazione della quota del 2,44% per ogni anno di servizio maturato sino al 31.12.1995, invocando le sentenze delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM e n. 12/2021/QM, con diritto ad arretrati e accessori.
Si costituivano il Ministero della Difesa e l’INPS. Il primo eccepiva l’inammissibilità del ricorso contro un trattamento ancora provvisorio e, nel merito, chiedeva il rigetto; il secondo chiedeva l’estromissione per carenza di legittimazione passiva e, in subordine, il rigetto. Con atto depositato il 25.02.2025 il ricorrente dichiarava di rinunciare all’azione, avendo verificato che la pensione provvisoria non arrecava alcun nocumento al proprio emolumento.
La Motivazione della Corte
Il giudice rileva in via preliminare che la parte ricorrente ha espressamente dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio, come da atto depositato in Segreteria il 25.02.2025. Le amministrazioni resistenti, all’udienza, hanno dichiarato di accettare la rinuncia.
Posto che la rinuncia agli atti è stata ritualmente accettata, il giudicante afferma che ogni ulteriore statuizione di merito è preclusa. La sequenza rinuncia-accettazione esaurisce il potere decisorio del giudice sul rapporto sostanziale dedotto in giudizio, residuando soltanto la declaratoria processuale di estinzione.
La Corte dichiara pertanto l’estinzione del giudizio. Non procede a esaminare le eccezioni di inammissibilità e di carenza di legittimazione passiva, né la fondatezza della pretesa di ricalcolo, poiché l’accordo delle parti sulla rinuncia assorbe ogni questione.
Sulle spese, il giudice non si pronuncia, applicando l’art. 110 c.g.c. La decisione è stata assunta dal giudice unico delle pensioni, in funzione monocratica, con contestuale decreto di anonimizzazione ex art. 52 d.lgs. n. 196/2003.
Nota della Redazione
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