Obbligo di dimora notturno non fungibile con la pena detentiva (Cass. pen. Sez. I n. 4994 del 07.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini della determinazione della pena detentiva da eseguire a seguito di condanna, la misura cautelare dell’obbligo di dimora non è fungibile, ai sensi dell’art. 657 cod. proc. pen., con la pena inflitta, salvo che sia accompagnata dall’arbitraria imposizione di obblighi tali da renderla assimilabile al regime degli arresti domiciliari. La permanenza domiciliare assume carattere di arbitrarietà quando è imposta per un lasso temporale eccedente le specifiche esigenze cautelari e quello usualmente trascorso nella dimora per le ordinarie necessità di vita, riposo e cura della persona. Ne consegue che la prescrizione di non uscire dall’abitazione per sole quattro ore notturne non determina l’equiparazione di fatto dell’obbligo di dimora alla detenzione domiciliare. Ai fini della validità del decreto di irreperibilità, la completezza delle ricerche si valuta con riferimento agli elementi conosciuti o conoscibili al momento in cui sono eseguite, senza che notizie successive possano incidere ex post sulla legittimità della procedura.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato con sentenza della Corte d’Appello di Venezia del 27.3.2018 alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione. Dal 20.1.2023, nel Regno Unito in attesa di estradizione, era sottoposto all’obbligo di detenzione domiciliare con braccialetto elettronico dalle ore 23:00 alle ore 3:00, unitamente all’obbligo di avere con sé il cellulare e di essere reperibile ventiquattro ore al giorno.
Il difensore aveva chiesto al giudice dell’esecuzione la revoca dell’ordine di carcerazione per intervenuta espiazione all’estero della pena, sostenendo che la misura britannica fosse equiparabile alla detenzione domiciliare; in subordine, aveva dedotto la nullità del decreto di irreperibilità per incompletezza delle ricerche. La Corte d’Appello di Venezia aveva rigettato l’istanza, qualificando la misura come obbligo di dimora aggravato dal divieto di uscita. Da qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta due questioni. La prima riguarda la fungibilità della misura cautelare con la pena detentiva ex art. 657 cod. proc. pen. Il provvedimento britannico viene correttamente assimilato all’obbligo di dimora con prescrizioni, disciplinato dall’art. 283, commi 2 e 4, cod. proc. pen.: misura che, senza determinare uno stato detentivo vero e proprio, comporta limitazioni della libertà di movimento e di circolazione finalizzate al controllo della condotta.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui l’obbligo di dimora non è fungibile con la pena, salvo che sia accompagnato dall’arbitraria imposizione di obblighi tali da renderlo assimilabile agli arresti domiciliari (Sez. I n. 36231 dell’8.11.2016, dep. 2017, Rv. 271043-01; Sez. I n. 3664 del 19.1.2012, Rv. 251861-01). L’arbitrarietà ricorre quando la permanenza domiciliare eccede le specifiche esigenze cautelari e il tempo usualmente trascorso nella dimora (Sez. I n. 37302 del 9.9.2021, Rv. 281908-01).
Nel caso concreto, la limitazione riguardava una circoscritta fascia oraria notturna, comunemente riservata al riposo, nella quale anche il normale svolgimento della vita sociale subisce una sostanziale interruzione. La restrizione spazio-temporale non travalicava le finalità preventive della misura: nessuna violazione dell’art. 657 cod. proc. pen. è pertanto ravvisabile.
La seconda questione riguarda la validità del decreto di irreperibilità. La completezza delle ricerche va valutata sugli elementi conosciuti o conoscibili al momento della loro esecuzione, senza che notizie successive possano incidere ex post (Sez. III n. 16708 del 16.2.2018, Rv. 272634-01). Dagli atti risultava che il condannato aveva eletto domicilio in Italia ed era stato avvisato dell’obbligo di comunicare ogni mutamento; non risultava che il trasferimento all’estero fosse stato portato a conoscenza dell’autorità procedente. Nessun obbligo di estendere le ricerche oltre il territorio nazionale sussisteva.
Quanto al mancato impiego del numero di telefono indicato nel 2013, il motivo è non autosufficiente e non specifico, per difetto di allegazione degli atti da cui desumere le concrete modalità delle ricerche. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
Nota della Redazione
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