Rinuncia al ricorso e estinzione del giudizio con compensazione delle spese (Cass. civ. Sez. V n. 107 del 04.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso proposta dalla parte, con atto sottoscritto e formalmente comunicato alle controparti, determina l’estinzione del giudizio di legittimità ai sensi dell’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ., senza necessità di accettazione della controparte quando la rinuncia sia ritualmente portata a conoscenza delle altre parti. La qualità di erede del rinunciante, non contestata dagli uffici erariali destinatari della comunicazione, legittima la dichiarazione di estinzione. La compensazione delle spese di lite consegue alla definizione del giudizio in tali forme.

Il Fatto

Il contribuente, avvocato, impugnava davanti alla C.t.p. di Napoli alcune intimazioni di pagamento relative a precedenti cartelle, aventi ad oggetto IRPEF, IRAP e IVA per gli anni d’imposta 2000, 2002, 2003 e 2004, deducendo di non avere mai ricevuto le cartelle poste a fondamento delle intimazioni. Si costituivano l’Agenzia delle Entrate e la società di riscossione.

La C.t.p. accoglieva il ricorso del contribuente. La C.t.r. della Campania, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, resistito con controricorso dall’Agenzia delle Entrate e dalla società di riscossione.

La Motivazione della Corte

Nelle more del giudizio, gli eredi del contribuente — nel frattempo deceduto — depositavano dichiarazione di rinuncia al ricorso con atto sottoscritto da entrambi e dal difensore, con formale comunicazione all’Agenzia delle Entrate e alla società di riscossione a mezzo Pec, chiedendo l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese di lite e allegando il certificato di morte.

La Corte rileva che la qualità di uniche eredi delle rinuncianti non risulta contestata dagli uffici erariali destinatari della comunicazione. La rinuncia è stata dunque ritualmente comunicata alle controparti, che non l’hanno avversata.

Su questa base il giudizio può essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 390, ultimo comma, cod. proc. civ. La definizione in tali forme giustifica la compensazione delle spese tra le parti.

La Corte non esamina nel merito i quattro motivi di ricorso, assorbiti dalla dichiarazione di estinzione. Il thema decidendum si esaurisce così nella verifica della regolarità della rinuncia e della legittimazione dei rinuncianti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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