Accertamento sintetico e simulazione: obbligo di esame integrale della fattispecie (Cass. civ. Sez. V n. 108 del 04.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico ex art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973, il contribuente può dimostrare la natura simulata dell’atto di acquisto di un immobile ricorrendo anche alle dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale, non ostandovi l’art. 1417 cod. civ., poiché l’azione dinanzi alla commissione tributaria mira a dimostrare l’infondatezza della pretesa fiscale e non a ottenere la declaratoria di nullità del contratto simulato. Tali dichiarazioni hanno valore meramente indiziario e il loro peso dev’essere valutato dal giudice nel complesso del materiale probatorio. Il giudice di merito, tuttavia, non può limitarsi a prendere atto apoditticamente della simulazione dedotta: deve esaminare l’intera fattispecie concreta e i relativi contributi istruttori, isolatamente e in combinazione fra loro, per verificare se il contribuente abbia assolto l’onere della prova contraria. È affetta da motivazione solo apparente, e come tale nulla ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la sentenza che, pur formalmente esistente, presenti argomentazioni talmente contraddittorie da non permettere di riconoscerla come giustificazione del decisum.

Il Fatto

A seguito di un contraddittorio nel quale l’Agenzia delle Entrate invitava la contribuente a produrre documentazione sulla propria posizione fiscale, questa riceveva quattro distinti avvisi di accertamento ai fini IRPEF per gli anni d’imposta 2001, 2003, 2004 e 2005. L’Ufficio rideterminava sinteticamente il reddito complessivo ex art. 38, commi quarto e quinto, d.P.R. n. 600 del 1973, accertando un maggior reddito superiore a 420.000,00 euro per ogni annualità. La rettifica si fondava sulla disponibilità di beni indicativi di capacità contributiva: un autoveicolo a gasolio e l’acquisto di un podere agricolo per un corrispettivo di 2.000.000,00 euro.

La contribuente impugnava gli avvisi davanti alla C.t.p. di Bologna, che accoglieva il ricorso. La C.t.r. dell’Emilia-Romagna accoglieva parzialmente l’appello dell’Ufficio, limitatamente al maggior reddito legato al possesso dell’autovettura, compensando le spese. L’Ufficio proponeva ricorso per cassazione con due motivi; nelle more, la contribuente manifestava l’intenzione di aderire alla definizione agevolata, con sospensione del giudizio sino al 10 ottobre 2023. Non risultando poi alcuna domanda di definizione, l’Agenzia chiedeva la fissazione dell’udienza.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo l’Ufficio lamentava la nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, incoerente e logicamente incomprensibile, con violazione dell’art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dell’art. 112 cod. proc. civ. Il motivo è giudicato infondato. La Corte ricorda che la mancanza di motivazione rileva ex art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e, nel rito tributario, ex art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992, quando essa manchi del tutto o quando le argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permetterne l’individuazione. Richiama sul punto le Sezioni Unite n. 8053 del 2014, oltre a Cass. n. 6626 del 2022 e Cass. n. 22598 del 2018.

La decisione impugnata, pur non condivisibile, individua il thema decidendum e le ragioni del dispositivo, espone lo svolgimento del processo e i fatti essenziali, con una ratio decidendi chiaramente intellegibile: essa si colloca quindi ben sopra la soglia del minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost.

Il secondo motivo è invece fondato. La C.t.r. aveva ritenuto provata l’insussistenza dell’originario acquisto, e dunque di ogni esborso in denaro, sulla base di un successivo atto notarile contrario, senza considerare che tale atto dava conto di una simulazione relativa sul prezzo e di un contestuale mutuo dissenso del contratto originario. La Corte sottolinea tre profili trascurati: il contenuto contraddittorio dei due atti, la distanza di sei anni dall’originario contratto e la pendenza del giudizio impositivo, nonché la pretesa retroattività degli effetti del mutuo dissenso a fronte di un originario contratto traslativo.

La Corte richiama il principio secondo cui, in tema di simulazione dell’incremento patrimoniale, il contribuente può servirsi delle dichiarazioni di terzi extraprocessuali (Cass. n. 25414 del 2020 e Cass. n. 39831 del 2021). Tuttavia, l’applicazione di tale principio presuppone che il giudice di merito valuti adeguatamente l’intera fattispecie e i contributi istruttori, isolatamente e in combinazione, per verificare se la prova contraria sia stata assolta. Da qui il rigetto del primo motivo, l’accoglimento del secondo, la cassazione con rinvio alla Corte di Giustizia di secondo grado dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *