Aggravante mafiosa e concorso del partecipe consapevole dell’altrui finalità (Cass. pen. Sez. V n. 5260 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, il sindacato di legittimità sulla motivazione del provvedimento del tribunale del riesame è limitato alla verifica della congruità logica del quadro indiziario, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto riservata al giudice di merito; il vizio di illogicità deve risultare manifesto e percepibile dal testo del provvedimento. L’aggravante agevolatrice dell’attività mafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. ha natura soggettiva ed è connotata da dolo intenzionale. Nel reato concorsuale essa si applica anche al concorrente non animato da tale scopo, purché consapevole dell’altrui finalità, in forza della previsione generale dell’art. 59, secondo comma, cod. pen., che attribuisce all’autore del reato gli effetti delle circostanze da lui conosciute.
Il Fatto
Il ricorrente è destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Catania per il reato di estorsione aggravata dalla circostanza di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., in danno di operatori economici e commessa su mandato di un esponente di vertice di un sodalizio mafioso.
Il Tribunale del riesame di Catania conferma il provvedimento. Il difensore propone ricorso per cassazione, deducendo violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione, e lamentando il contrasto con l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 8545 del 2020 sulla natura soggettiva dell’aggravante.
La Motivazione della Corte
La Corte muove dai limiti del sindacato di legittimità. Quando si denuncia il vizio di motivazione del provvedimento del riesame sui gravi indizi di colpevolezza, il controllo è circoscritto alla verifica che il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni dell’affermata gravità del quadro indiziario, apprezzando la coerenza della valutazione rispetto ai canoni logici e ai principi in materia di prove.
Il vizio deve essere manifesto, percepibile dal solo testo del provvedimento, con esclusione della rilettura degli elementi di fatto. Resta inammissibile la prospettazione di una diversa e più favorevole valutazione delle risultanze, riservata in via esclusiva al giudice di merito.
Nel caso concreto, il Tribunale del riesame ha ritenuto integrati gravi indizi per due condotte estorsive nei confronti di distinti operatori economici, desumendo la finalità agevolatrice dal rapporto del ricorrente con il vertice della famiglia mafiosa e dal subentro sistematico, su base di affinità, nella riscossione dei proventi, con consapevolezza della loro destinazione anche al sostentamento dei detenuti.
La Corte ritiene irrilevante l’argomentazione del riesame sugli indizi di reato associativo, escluso dal G.I.P., in assenza di richiesta di riesame dell’accusa: essa non integra un vizio di illogicità, valendo solo a suffragare la tesi accusatoria sulle residue fattispecie estorsive.
Infondata è anche la doglianza sull’aggravante. Il provvedimento si colloca nel solco delle Sezioni Unite n. 8545 del 2020 (Chioccini): l’aggravante ha natura soggettiva e dolo intenzionale, e nel reato concorsuale si applica al concorrente non animato dallo scopo ma consapevole dell’altrui finalità. Ne segue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.