Impugnazione per interessi civili e intangibilità del giudicato assolutorio (Cass. pen. Sez. 6 n. 649 del 08.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La parte civile che impugna una sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., per i soli interessi civili, non può dedurre, una volta formatosi il giudicato assolutorio sui capi penali, l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.. L’accertamento della fondatezza dell’azione risarcitoria, al fine di garantire il rispetto della presunzione di innocenza, deve essere condotto esclusivamente secondo i criteri del diritto civile e con la regola di giudizio del più probabile che non. Resta, invece, ammissibile la censura di contraddittorietà della motivazione, allorché la formula assolutoria adottata (“il fatto non sussiste”) risulti preclusiva, in ragione dell’art. 652 cod. proc. pen., dell’esame delle pretese risarcitorie della parte civile.
Il Fatto
Il legale rappresentante di una società beneficiaria di contributi pubblici, assegnati dall’ente erogatore per la realizzazione di un progetto d’impresa, veniva tratto a giudizio per il reato di malversazione di erogazioni pubbliche, per avere destinato parte delle somme ricevute al pagamento di spese personali, tra cui una cerimonia nuziale.
Il tribunale assolveva l’imputato perché il fatto non sussiste, e la Corte di appello confermava la decisione, escludendo la sussistenza del dolo generico. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva impugnazione per i soli interessi civili la parte civile, deducendo l’erronea applicazione della norma incriminatrice e il vizio di motivazione in ordine all’elemento soggettivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo applicabile ratione temporis, rilevando che la disciplina dell’impugnazione per i soli interessi civili è stata profondamente innovata dalla c.d. riforma Cartabia, che ha introdotto il comma 1-bis dell’art. 573 cod. proc. pen., il quale dispone il rinvio al giudice civile competente per la prosecuzione del giudizio. Tale nuova regola, tuttavia, non si applica alle impugnazioni proposte nei giudizi in cui la costituzione di parte civile sia intervenuta prima del 30 dicembre 2022, come nel caso di specie, ove tale atto era stato depositato in sede di udienza preliminare.
Ciò premesso, la Corte ha richiamato la sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, che ha chiarito come il giudizio sull’impugnazione della parte civile debba essere condotto con riferimento alla fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano, e non a quella penale, e applicando la regola del più probabile che non. Ha altresì valorizzato il precedente delle Sezioni Unite n. 36208 del 2024, che ha escluso che l’accertamento della responsabilità civile da parte del giudice penale possa equivalere ad un’affermazione di responsabilità penale.
In applicazione di tali principi, la Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, poiché la parte civile non può più dedurre l’erronea applicazione della legge penale, una volta divenuta intangibile l’assoluzione sui capi penali. Al giudice dell’impugnazione è precluso ogni rilievo, anche incidentale, sulla responsabilità penale dell’imputato, in quanto la valutazione della fondatezza dell’azione risarcitoria deve essere condotta esclusivamente secondo i criteri del diritto civile.
Ha invece ritenuto ammissibili e fondati il secondo e il terzo motivo, riguardanti la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha evidenziato che i giudici di merito, pur avendo escluso il dolo per la ritenuta superficialità della condotta, hanno adottato la formula assolutoria “perché il fatto non sussiste”, che presuppone la mancanza di un elemento oggettivo del reato, anziché quella “perché il fatto non costituisce reato”, propria dell’assenza dell’elemento soggettivo. Tale difformità, censurabile dalla parte civile, risulta intrinsecamente contraddittoria e preclude, in ragione dell’art. 652 cod. proc. pen., l’esame delle pretese risarcitorie.
La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello.
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Nota della Redazione
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