Partecipazione a associazione mafiosa: indizi e presunzioni cautelari (Cass. pen. Sez. V n. 5259 del 10.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, i gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 273 cod. proc. pen. consistono in elementi a carico, di natura logica o rappresentativa, che, per la loro consistenza, consentono di prevedere che, attraverso la futura acquisizione di ulteriori elementi, saranno idonei a dimostrare la responsabilità, fondando nel frattempo una elevata probabilità di condanna. In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile ed organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l’interessato prende parte al fenomeno associativo rimanendo a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Il vizio di motivazione del provvedimento del tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi è sindacabile in cassazione solo quando risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando estranea al giudizio di legittimità la ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Il Fatto
Il ricorrente è stato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere perché gravemente indiziato del reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., per avere fatto parte di un’associazione mafiosa e, in particolare, di una famiglia mafiosa operante nel territorio catanese. Il Tribunale del riesame ha confermato l’ordinanza applicativa emessa dal G.I.P..
Avverso tale provvedimento il difensore ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi: con il primo ha dedotto violazione di legge e contraddittorietà della motivazione in relazione all’art. 416-bis cod. pen. e all’art. 273 cod. proc. pen., lamentando l’assenza di prova dell’affiliazione e di un contributo concreto all’associazione; con il secondo ha censurato il vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari di cui all’art. 274 cod. proc. pen., valorizzando la ripresa dell’attività lavorativa e un presunto cambio di vita.
La Motivazione della Corte
La Corte ha anzitutto ricostruito l’ambito del proprio sindacato. Richiamando il proprio consolidato orientamento (Sezioni Unite n. 11 del 1995; Sezioni Unite n. 11 del 2000), ha ribadito che, quando si denuncia il vizio di motivazione del provvedimento del riesame sulla consistenza dei gravi indizi, il controllo di legittimità è limitato a verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario, controllando la congruenza della motivazione rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto.
Il vizio, ha precisato la Corte, non è sindacabile quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando estranea la ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione delle circostanze. Il vizio deve inoltre presentare il carattere della essenzialità: la parte deve dare conto delle conseguenze del vizio rispetto alla complessiva tenuta logico-argomentativa della decisione. Sono pertanto inammissibili le doglianze che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti.
Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato. Il provvedimento impugnato ha fornito una ricostruzione diacronica degli elementi a carico, desunti dal materiale captativo, evidenziando l’inserimento del ricorrente nel gruppo malavitoso, l’accettazione da parte degli altri sodali e l’assoggettamento alle regole gerarchiche interne. La Corte ha ripreso il principio delle Sezioni Unite n. 36958 del 2021: la partecipazione esige un rapporto di stabile compenetrazione e un ruolo dinamico, e il richiamo alla concretezza ed effettività del ruolo va effettuato tenendo conto dello specifico segmento temporale della condotta accertata, limitato ma non per questo meno pericoloso. Le censure difensive si sono risolte in una reinterpretazione in fatto degli elementi, ritenuta inammissibile anche in relazione al preteso travisamento di conversazioni non richiamate nei provvedimenti.
Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha dichiarato manifestamente infondato. L’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. stabilisce, per gli indagati del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, una doppia presunzione relativa della sussistenza delle esigenze cautelari e dell’adeguatezza della sola misura carceraria. Inoltre la doglianza non si confrontava con la motivazione del riesame, che ha agganciato le esigenze cautelari all’avallo dato al ricorrente per il suo inserimento nella compagine mafiosa. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 416-bis c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere
- Art. 273 c.p.p. – Condizioni generali di applicabilità delle misure
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure