Reclamo detenuto 41-bis, uso del lettore CD notturno è scelta organizzativa (Cass. pen. Sez. I n. 5686 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il reclamo giurisdizionale in materia penitenziaria ex artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. presidia il nucleo intangibile delle posizioni giuridiche soggettive qualificabili come diritto, non le mere modalità del loro esercizio. Le scelte relative al quando e al come il detenuto possa avvalersi di un bene già concessogli appartengono alla discrezionalità amministrativa dell’Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze di ordine e sicurezza interne. Tali scelte sono sindacabili dal giudice solo quando siano manifestamente irragionevoli o sostanzialmente inibitorie della fruizione del diritto. Il magistrato di sorveglianza non può assumere una funzione gestionale né operare una valutazione sostitutiva delle determinazioni organizzative dell’Amministrazione, salvo che il diniego si fondi su motivazione del tutto irragionevole.

Il Fatto

Un detenuto sottoposto al regime differenziato ex art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 chiedeva di poter utilizzare il lettore CD anche in orario notturno, tra le ore 24.00 e le ore 07.00, per far fronte a una condizione di insonnia. Il Magistrato di sorveglianza di Sassari, con ordinanza del 09/04/2024, aveva disapplicato l’ordine di servizio della Direzione della Casa circondariale e accolto la richiesta.

Il D.A.P. proponeva reclamo, rappresentando la ridotta presenza di personale di vigilanza nelle ore notturne e il rischio di usi impropri dei supporti magnetici una volta manipolati. Il Tribunale di sorveglianza di Sassari respingeva il reclamo, assimilando il lettore CD agli apparecchi televisivi e radiofonici e reputando prive di riscontro le esigenze di vigilanza. La Casa circondariale, il Dipartimento e il Ministero ricorrono quindi per cassazione.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato. La Corte chiarisce anzitutto il perimetro esegetico: oggetto del procedimento non è il diritto del detenuto di adoperare il lettore CD – già accordato – ma le modalità di esercizio di quel diritto, con riguardo alla fruizione in orario notturno.

La Prima Sezione ricostruisce i principi consolidati in materia. Il reclamo giurisdizionale ex artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. presuppone una posizione giuridica attiva non ulteriormente comprimibile per effetto della carcerazione e una condotta amministrativa che si ponga in illegittimo contrasto con essa, con un attuale e grave pregiudizio per il ristretto. Richiama sul punto Sez. I n. 36865 del 08/06/2021 e Sez. I n. 43516 del 27/06/2023, dalla cui motivazione si evince che dalla detenzione derivano limitazioni anche significative alla sfera dei diritti, purché le misure organizzative siano adottate nel rispetto dei canoni di ragionevolezza e proporzionalità.

Il diritto soggettivo, nel suo nucleo intangibile, non va confuso con le mere modalità del suo esercizio, inevitabilmente assoggettate a regolamentazione: solo la negazione del diritto in quanto tale integra lesione suscettibile di reclamo, mentre le modalità restano affidate alle scelte discrezionali dell’Amministrazione, non sindacabili se non manifestamente irragionevoli o inibitorie (Sez. I n. 23533 del 07/07/2020, Sez. I n. 767 del 15/11/2013, Sez. VII n. 373 del 29/05/2014). La Corte richiama altresì l’orientamento specifico maturato in tema di art. 41-bis Ord. pen., che impone di valutare il riflesso dannoso dell’uso dei supporti magnetici sull’organizzazione dell’istituto (Sez. I n. 1306 del 17/11/2023, Sez. I n. 49280 del 28/09/2022, Sez. I n. 43484 del 30/09/2021, Sez. I n. 443 del 17/11/2022).

Applicando tali coordinate, la questione riveste natura prettamente organizzativa e rientra nella sfera di attribuzione esclusiva dell’Amministrazione, che ha regolato le modalità di esercizio del diritto senza inibirlo. Il Tribunale di sorveglianza ha invece reputato prive di riscontro le esigenze di tutela segnalate, sul presupposto dell’assenza di pregressi abusi: ma l’inesistenza di abusi passati non esclude che determinate problematiche possano verificarsi. La Corte censura inoltre la mancata considerazione dell’impiego di risorse umane necessario per l’ascolto preventivo dei CD, la carenza motivazionale sull’uso improprio dei supporti e l’apoditticità dell’assunto sull’insonnia, privo di approfondimento medico-scientifico.

Da qui l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e di quella del Magistrato di sorveglianza, in quanto adottate in materia eccedente i corretti confini della giurisdizione. Il giudice di sorveglianza non può sostituirsi all’Amministrazione se non di fronte a un diniego del tutto irragionevole.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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