Motivazione contraddittoria sull’unico disegno criminoso e annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. I n. 5685 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’esecuzione, chiamato a decidere sulla richiesta di unificazione in continuazione di più reati, deve adottare una motivazione logicamente coerente e non contraddittoria. E’ viziata da contraddittorietà la decisione che, dopo aver affermato che le condotte si collocano in un arco temporale sovrapponibile, che rientrano in un ambito associativo e che derivano da un’unica deliberazione di massima a delinquere, concluda nel senso dell’insussistenza del medesimo disegno criminoso. La contraddittorietà tra premesse e conclusioni integra il vizio di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. e impone l’annullamento dell’ordinanza con rinvio, restando estranea al giudizio di legittimità la rivalutazione nel merito dei fatti.

Il Fatto

Un condannato ha chiesto al giudice dell’esecuzione l’unificazione in continuazione, ai sensi degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., dei reati giudicati con due decisioni: una sentenza del G.i.p. del Tribunale di Verbania, passata in giudicato, relativa a associazione a delinquere e furti aggravati; una sentenza della Corte di appello di Bologna, di conferma della decisione di primo grado, relativa a uso di atto falso e ricettazione. Le condotte erano state poste in essere nel Nord Italia a poco più di un mese di distanza.

Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica e in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta, escludendo l’unicità del disegno criminoso. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo errata applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, concentrando l’attenzione sul percorso argomentativo dell’ordinanza impugnata. Il Collegio ha ricostruito il contenuto del provvedimento e ne ha evidenziato la strutturale contraddittorietà: la prima parte della motivazione si esprime in termini pacificamente orientati verso l’accoglimento della richiesta di unificazione.

Il giudice dell’esecuzione aveva, infatti, sottolineato che le condotte erano state realizzate in un “arco temporale sovrapponibile“, separate da circa un mese; aveva evidenziato che i fatti erano inseriti in un ambito “associativo“; aveva infine affermato che all’origine dei fatti vi era “un’unica deliberazione di massima a delinquere“, in vista di un obiettivo comune e specifico. Rispetto a tali premesse, la conclusione sull’insussistenza del medesimo disegno criminoso si colloca in una posizione di insanabile contrasto logico e argomentativo.

Il provvedimento oscilla tra affermazioni inconciliabili: qualifica i reati come inseriti in un ambito associativo e quindi unitario, ma li giudica poi disomogenei e slegati sul piano ideativo; riconosce la deliberazione unitaria, ma subito dopo rileva apoditticamente la carenza di prova in ordine al fatto che il condannato avesse già deliberato a ottobre ciò che avrebbe commesso a novembre.

La Corte ha ricondotto il vizio all’elaborazione giurisprudenziale sul vizio di motivazione, che può consistere, tra l’altro, nella contraddittorietà tra considerazioni poste a base della decisione, con premesse distoniche rispetto alle conclusioni, ovvero nel travisamento del fatto. Il Collegio ha richiamato, in particolare, Sez. 5, n. 7718 del 24/06/1996 e Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, secondo cui la manifesta illogicità della motivazione consegue alla violazione dei principi della logica formale, alla invalidità o scorrettezza dell’argomentazione per carenza di connessione tra le premesse e le conclusioni.

Alla luce di tali considerazioni la Corte ha annullato l’ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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