Continuazione e reati fine mafiosi non automatica per il partecipe (Cass. pen. Sez. V n. 7422 del 24.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il riconoscimento della continuazione tra il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e i reati fine postula che il giudice verifichi puntualmente che questi ultimi siano stati programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a fare ingresso nel sodalizio. La commissione dei reati fine nell’interesse o in vista del consolidamento dell’associazione non ha valenza univoca, ben potendo la relativa deliberazione essere maturata dopo l’adesione. In difetto di tale verifica si configura un automatismo nel riconoscimento della continuazione e del conseguente beneficio sanzionatorio, precluso dal diritto vivente. La regola opera tanto in fase di cognizione quanto in sede di esecuzione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al giudice dell’esecuzione il riconoscimento della continuazione tra più gruppi di reati giudicati con distinte sentenze di condanna, tra cui quelli di associazione di tipo mafioso e reati fine, omicidio, estorsione, rapine e ricettazione.

Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice dell’esecuzione e in sede di rinvio, aveva rigettato l’istanza. Avverso tale decisione il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio di violazione di legge in relazione all’art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione, per aver il giudice disatteso il principio di diritto affermato dalla Cassazione con la sentenza che aveva annullato con rinvio la precedente ordinanza.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal consolidato orientamento secondo cui la continuazione postula, sia in fase di cognizione sia in sede di esecuzione, la programmazione e la deliberazione iniziale di una pluralità di condotte delineate in vista di un unico fine. Occorre verificare concreti indicatori: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini programmate di vita.

Non basta valorizzare uno solo di tali indici se i reati successivi risultano frutto di determinazione estemporanea, come affermato dalle Sezioni Unite n. 28659 del 18/05/2017. Spetta al giudice, tenuto conto delle allegazioni difensive e dell’esame dei casi giudiziari, individuare i dati sostanziali di possibile collegamento, secondo il principio di Sez. 1 n. 14188 del 30/3/2010.

Con specifico riguardo alla continuazione tra partecipazione associativa e reati fine, la Corte richiama l’indirizzo condiviso dal Collegio: il vincolo è ipotizzabile solo se il giudice verifica che i reati fine siano stati programmati al momento dell’ingresso nel sodalizio. Diversamente si finirebbe per configurare un automatismo nel riconoscimento del beneficio, dovendosi ritenere in continuazione tutti i reati commessi in ambito associativo (Sez. 1 n. 39858 del 28/04/2023; Sez. 1 n. 23818 del 22/06/2020; Sez. 1 n. 1534 del 09/11/2017).

La Corte ritiene che l’ordinanza impugnata si sia correttamente attenuta a tali parametri. Il giudice dell’esecuzione ha escluso il medesimo disegno criminoso sul dato oggettivo della risalenza dei reati di cui alla sentenza sub 4) a data antecedente all’ingresso del ricorrente nell’associazione mafiosa, accertata dal luglio 2012, mentre il tentato omicidio risaliva al gennaio 2005 e l’estorsione al 2011. Tali reati non potevano dunque essere già programmati al momento della commissione del reato associativo.

Analoghe ragioni hanno escluso la continuazione rispetto ai reati di associazione per delinquere e ai reati fine commessi tra il 2004 e il 2005, essendo stato escluso in sede di cognizione il carattere mafioso del sodalizio. Il richiamo all’ordinanza della Corte d’assise di Cosenza non è pertinente, perché il riconoscimento ivi operato riguardava reati commessi in ambiti temporali omogenei. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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