Giudicato cautelare e appello ripropositivo sulla misura (Cass. pen. Sez. I n. 5802 del 12.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di giudicato cautelare, la preclusione processuale conseguente alle pronunce emesse all’esito del procedimento incidentale di impugnazione è di portata più ridotta rispetto a quella della cosa giudicata, perché è limitata allo stato degli atti e non copre le questioni deducibili, ma solo quelle dedotte e decise, ancorché implicitamente. Ne deriva che il giudice dell’appello cautelare deve esaminare i temi non previamente esplorati e che l’appello meramente ripropositivo delle argomentazioni già scrutinate, in assenza di elementi fattuali ulteriori, è inammissibile. La diversità del domicilio indicato nella seconda istanza non costituisce, di per sé, elemento nuovo idoneo a superare la preclusione, quando il rigetto precedente si fondi sull’inaffidabilità dell’imputato rispetto alle prescrizioni della misura richiesta.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile l’appello proposto nell’interesse dell’indagato avverso l’ordinanza con cui il Tribunale aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari e il braccialetto elettronico. Il giudice ha rilevato il carattere meramente ripropositivo del gravame, poiché la medesima istanza era già stata respinta e il relativo appello rigettato.

Il ricorrente ha impugnato per cassazione l’ordinanza, deducendo vizio di motivazione anche come travisamento: mentre la prima richiesta riguardava l’abitazione di residenza, la seconda indicava un domicilio diverso, in contesto differente e distante. La difesa ha insistito per l’annullamento.

La Motivazione della Corte

La Corte richiama l’insegnamento secondo cui, in tema di giudicato cautelare, la preclusione derivante dalle pronunce del procedimento incidentale — Sez. V n. 12745 del 2023 — è di portata ridotta rispetto alla cosa giudicata: è limitata allo stato degli atti e non copre le questioni deducibili, ma solo quelle dedotte e decise, anche implicitamente.

Su questa base il Collegio verifica l’operato del Tribunale del riesame, che aveva circoscritto il proprio sindacato ai soli temi non previamente esplorati, escludendo la rivalutazione del quadro cautelare già definito. La conclusione di inammissibilità dell’appello risulta scevra da vizi logici e giuridici.

I rilievi difensivi si fondano sulla diversità del domicilio indicato nella seconda istanza. La Corte osserva però che l’elemento decisivo del primo rigetto risiede nell’inaffidabilità dell’imputato quanto all’osservanza delle prescrizioni, con particolare riguardo ai divieti di comunicazione con terzi.

Tale valutazione si àncora a un reato aggravato ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., alla presunzione di adeguatezza della custodia carceraria e alla mancata allegazione di elementi specifici sulla salvaguardia delle esigenze cautelari con misura meno gravosa. Il domicilio indicato resta perciò indifferente, risultando il gravame ripropositivo di argomentazioni già scrutinate.

Il ricorso è infondato e viene rigettato, con condanna alle spese processuali. Non derivando dalla decisione la rimessione in libertà, la Corte dispone la trasmissione di copia al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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