Motivazione del GIP per relationem e sequestro: onere di verifica del riesame (Cass. pen. Sez. I n. 22886 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, la previsione dell’autonoma valutazione delle esigenze cautelari e dei gravi indizi di colpevolezza, introdotta dalla legge n. 47/2015 nell’art. 292, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., non impone la riscrittura originale di ogni circostanza di fatto e non vieta il rinvio per relationem alla richiesta del pubblico ministero. L’aggettivo autonomia si riferisce alla valutazione e non all’esposizione dei presupposti di fatto, sicché dall’atto deve emergere il giudizio critico del giudice sulle ragioni della misura. Il giudice del riesame deve compiere una verifica preliminare effettiva e commisurata alla natura delle fonti di prova: quanto più la richiesta si fonda su elementi indiziari, tanto più articolato deve essere il discorso giustificativo; quanto più gli elementi hanno efficacia rappresentativa diretta, tanto più è sufficiente il richiamo sintetico agli atti. La mera affermazione che il giudice ha riportato la richiesta non basta a dichiarare la nullità.
Il Fatto
Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani ha emesso, il 10 ottobre 2025, un decreto di sequestro preventivo della somma di 636.628,00 euro o, in caso di mancato rinvenimento, un sequestro per equivalente. Il reato contestato consiste nell’avere omesso di comunicare, entro i termini, variazioni patrimoniali superiori a 10.329,14 euro.
Il Tribunale di Trani, in funzione di giudice del riesame ex art. 324 cod. proc. pen., con ordinanza del 12 novembre 2025 ha annullato il decreto, ritenendo che difettasse dell’autonoma valutazione rispetto alla richiesta del pubblico ministero, e ha disposto la restituzione della somma. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica, deducendo il vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è fondato. La Corte ricostruisce il quadro giurisprudenziale formatosi dopo le modifiche della legge n. 47/2015, che hanno esplicitato la necessità dell’autonoma valutazione. La norma non introduce un formalismo: richiede che dall’ordinanza emerga l’effettiva valutazione della vicenda da parte del giudicante.
L’autonomia riguarda la valutazione, non l’esposizione dei presupposti di fatto. Resta dunque consentito il rinvio per relationem o per incorporazione alla richiesta del pubblico ministero: ciò che conta è che dall’atto emerga il giudizio critico del giudice sulle ragioni che giustificano la misura.
Il passaggio centrale riguarda il giudice del riesame. Quando la motivazione è inesistente o solo apparente, il tribunale deve dichiarare la nullità; quando è solo carente, conserva il potere di integrarla. Da qui l’importanza della verifica preliminare sull’effettiva mancanza di valutazione.
Tale verifica va commisurata alla natura degli elementi posti a fondamento della richiesta. Se il compendio è indiziario e indiretto, il discorso giustificativo deve essere articolato; se gli elementi hanno efficacia rappresentativa diretta, è sufficiente che il giudice dia sinteticamente atto di avere condiviso quanto riportato dal pubblico ministero, indicando le fonti di prova.
Nel caso concreto la motivazione del giudice per le indagini preliminari non appariva ictu oculi priva di autonoma valutazione. Essa richiamava gli accertamenti della Guardia di Finanza e la documentazione bancaria e dava atto di condividere la qualificazione giuridica. Il tribunale avrebbe dovuto confrontarsi con il percorso giustificativo del provvedimento, tenendo conto che il presupposto del sequestro è il fumus commissi delicti e non la gravità indiziaria propria delle misure personali. La Corte annulla dunque con rinvio per nuovo giudizio.
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Nota della Redazione
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