Interrogatorio preventivo e pericolo di fuga motivazione non sindacabile (Cass. pen. Sez. 5 n. 8212 del 02.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’interrogatorio preventivo previsto dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. (introdotto dalla legge n. 114/2024) può essere omesso solo se sussiste una delle esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lettere a) e b), cod. proc. pen., ovvero l’esigenza di cui alla lettera c) in relazione ai delitti ivi specificamente indicati. La valutazione del giudice del riesame in ordine alla sussistenza o insussistenza del pericolo di fuga, quale presupposto per l’applicazione della misura senza il preventivo interrogatorio, è censurabile in cassazione solo per violazione di legge o per mancanza o manifesta illogicità della motivazione, restando altrimenti precluso il sindacato di legittimità nel merito delle risultanze cautelari.
Il Fatto
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Palermo proponeva ricorso per cassazione avverso l’ordinanza con cui il Tribunale del Riesame aveva annullato l’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere, disposta dal GIP nei confronti dell’indagato per i reati di cui agli artt. 110, 81, 624-bis, 625, nn. 2 e 5, e 56 cod. pen. Il provvedimento genetico era stato adottato in assenza del preventivo interrogatorio della persona sottoposta alle indagini, come consentito dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., sul presupposto della ricorrenza del pericolo di fuga. Il Tribunale del Riesame, invece, aveva ritenuto insussistente tale esigenza, dichiarando, conseguentemente, la nullità del provvedimento coercitivo.
Nel ricorso, il Pubblico Ministero deduceva che la motivazione dell’ordinanza impugnata fosse carente, in quanto non aveva considerato elementi oggettivi emergenti dagli atti e idonei a dimostrare il concreto pericolo di fuga, quali la natura di nomade dell’indagato, la sua incerta nazionalità e data di nascita, l’assenza di una residenza stabile e di un’attività lavorativa, e la mancanza di riferimenti territoriali stabili.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente ricordato che, ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen., la regola generale è che, prima di disporre la misura, il giudice proceda all’interrogatorio dell’indagato. Tale regola può essere derogata solo in presenza delle specifiche esigenze cautelari indicate dalla norma o in relazione ai gravi delitti ivi contemplati. Nel caso di specie, la deroga era stata giustificata proprio sulla base dell’asserita sussistenza del pericolo di fuga, la cui valutazione negativa da parte del Tribunale del Riesame ha comportato la declaratoria di nullità della misura disposta senza l’adempimento in questione.
Quanto alla motivazione del provvedimento impugnato, la Suprema Corte l’ha ritenuta congrua e logicamente argomentata, evidenziando come essa avesse correttamente escluso che la condotta di resistenza a pubblico ufficiale, pur se grave, fosse sintomatica di una volontà di sottrarsi definitivamente all’esecuzione della pena, apparendo invece finalizzata a evitare l’immediato controllo di polizia giudiziaria. Il Tribunale aveva inoltre valorizzato il fatto che l’indagato avesse indicato, in sede di giudizio direttissimo, il proprio indirizzo di residenza, anche ai fini dell’eventuale misura domiciliare, circostanza che smentiva l’assunto della mancanza di fissa dimora.
La Corte ha poi condiviso la valutazione del giudice di merito secondo cui la prospettazione di una rete di protezione o di un contesto associativo a favore dell’indagato fosse meramente congetturale, nonché quella relativa all’inidoneità delle modeste condizioni di vita dell’indagato a consentire il finanziamento di una possibile latitanza. Tale motivazione, ha precisato la Cassazione, non è stata oggetto di una specifica e adeguata confutazione da parte del ricorrente, che si è limitato a prospettare una diversa e più sfavorevole lettura degli stessi elementi fattuali.
Richiamando il consolidato principio per cui l’insussistenza delle esigenze cautelari è rilevabile in cassazione solo se si traduce in violazione di specifiche norme di legge o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, la Corte ha precisato che tale principio si applica anche alla motivazione relativa alla necessità o meno dell’interrogatorio preventivo, in considerazione dell’espresso rinvio dell’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. all’art. 274 del medesimo codice. Ne consegue che il sindacato di legittimità non può spingersi a una nuova valutazione di merito del periculum, essendo precluso ogni intervento sostitutivo rispetto a una motivazione ritenuta logica e adeguata.
Alla luce di tali considerazioni, la Corte ha dichiarato il ricorso del Pubblico Ministero inammissibile.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.