Concorso eterogeneo e continuazione: l’aumento non supera il massimo del reato satellite (Cass. pen. Sez. I n. 6247 del 14.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di concorso di reati puniti con sanzioni eterogenee, per i quali sia riconosciuto il vincolo della continuazione, l’aumento della pena detentiva del reato più grave deve essere ragguagliato alla pena pecuniaria ai sensi dell’art. 135 cod. pen. All’esito della conversione non può tuttavia applicarsi, a titolo di aumento per la continuazione, una pena superiore al massimo della pena comminata dalla legge per il reato meno grave. Il giudice del rinvio, pertanto, è vincolato al giudicato rescindente sia nell’individuazione del reato più grave sia nel rispetto del tetto edittale del reato satellite.

Il Fatto

La Corte d’appello di Salerno, in sede di rinvio, ha rideterminato la pena inflitta a due imputati in mesi sei di reclusione e 15.000 euro di multa per i reati di violenza privata e lesioni in danno della persona offesa. Il precedente giudizio di legittimità aveva annullato la decisione della Corte d’appello di Potenza, rilevando l’illegalità della pena: il reato satellite di lesioni, non aggravato, rientra nella competenza del giudice di pace ed è sanzionato ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 274/2000 con pena pecuniaria.

Nel giudizio rescissorio la Corte salernitana ha posto come reato più grave quello di cui all’art. 610 cod. pen., aumentando la pena per il reato satellite e operando la conversione in pena pecuniaria. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione del giudicato rescindente e l’erroneità del ragguaglio.

La Motivazione della Corte

I ricorsi sono parzialmente fondati. La Suprema Corte rileva che la sentenza impugnata si è correttamente attenuta ai principi della pronuncia rescindente nell’individuazione del reato più grave e nell’applicazione della continuazione, ma ha commesso un errore nella determinazione dell’aumento.

Trattandosi di pene eterogenee, l’aumento per il reato satellite deve essere ragguagliato alla pena pecuniaria secondo l’art. 135 cod. pen. La Corte territoriale ha applicato un aumento di 15.000 euro, ottenuto moltiplicando 250 euro per 60 giorni di detenzione. Tale importo eccede largamente il massimo edittale del reato meno grave, fissato in 2.582 euro dalla lett. b) del secondo comma dell’art. 52 d.lgs. n. 274/2000.

La Corte richiama il principio già affermato da Sez. 6 n. 8667 del 12.02.2019: per effetto della conversione, a titolo di aumento per la continuazione non può applicarsi una pena superiore al massimo della pena comminata dalla legge per il reato meno grave. Il tetto edittale opera dunque come limite invalicabile dell’aumento.

Gli ulteriori motivi relativi al diniego delle attenuanti generiche e della non menzione sono dichiarati inammissibili: la Corte territoriale ha ampiamente motivato i dinieghi, e le censure si risolvono in una sollecitazione a rivalutare nel merito elementi già esaminati, estranea al giudizio di legittimità.

La sentenza è pertanto annullata senza rinvio sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, rideterminato ai sensi dell’art. 620, primo comma, lett. l), cod. proc. pen. in mesi sei di reclusione e 2.582 euro di multa per ciascun imputato. I ricorsi sono dichiarati inammissibili nel resto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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