Omessa indicazione rapporti commerciali non intacca il giudicato (Cass. pen. Sez. 4 n. 11 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revisione non è un’impugnazione tardiva che consente di dedurre in ogni tempo quanto non sia stato rilevato nel processo definitivamente concluso, ma un mezzo straordinario che, in ipotesi tassative, rimuove gli effetti del giudicato. Sono prove nuove rilevanti ex art. 630, lett. c), cod. proc. pen. quelle sopravvenute, scoperte o non valutate, anche implicitamente, nel precedente giudizio, purché idonee, da sole o unitamente a quelle acquisite, a ribaltare il giudizio di colpevolezza. La valutazione della loro attitudine dimostrativa deve essere unitaria e globale, in termini di “riconsiderazione” del complessivo quadro probatorio. La prova della trasparenza del condannato verso il proprio difensore non è logicamente incompatibile con la decisione di non riportare fedelmente la realtà all’Amministrazione finanziaria, né è idonea a escludere la riferibilità al condannato delle false dichiarazioni rese nel corso della procedura di collaborazione volontaria.

Il Fatto

Il ricorrente, condannato per il reato di cui all’art. 5 septies d.l. n. 167/1990 per aver fornito all’Agenzia delle entrate, nel corso della procedura di collaborazione volontaria, dati non rispondenti al vero in relazione a investimenti e attività estere, ha proposto istanza di revisione. A sostegno, ha dedotto la sopravvenienza di documenti che, a suo dire, avrebbero provato la sua trasparenza verso il professionista incaricato, dimostrando che le false dichiarazioni erano frutto di autonoma iniziativa del legale e non a lui riferibili. La Corte di appello di Venezia, pur ritenendo nuova la prova, ne ha escluso l’idoneità a ribaltare la condanna, e il ricorrente ha impugnato tale decisione in Cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la sentenza impugnata avesse fatto buon governo dei principi in materia di revisione. Ha rilevato che l’istituto non consente una diversa valutazione del dedotto o del deducibile, entrambi coperti dal giudicato, ma richiede elementi nuovi, estranei al processo concluso.

Nel merito, la Corte ha osservato che la prova documentale, pur attestando che il condannato aveva informato il proprio legale dei rapporti commerciali con la società Trust Fine Art s.a., non dimostrava che gli avesse riferito anche del suo ruolo di gestione effettiva nella società. Tale circostanza, invece, era stata definitivamente accertata nel giudizio di cognizione, ove si era stabilito che il condannato ne era l’amministratore di fatto.

La Corte ha sottolineato che la mancata indicazione delle operazioni di compravendita nella documentazione trasmessa non era mai stata contestata al ricorrente, il quale era stato invece condannato per aver dichiarato di non avere alcun ruolo nella predetta società. Ne deriva che la nuova prova non è in grado di escludere la riferibilità al condannato della falsa dichiarazione resa il 26 aprile 2016, né di inficiare la validità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 5 septies, comma 2, d.l. n. 167/1990.

Con riferimento alla dedotta illogicità della motivazione, la Corte ha reputato non manifestamente illogica la valutazione della Corte territoriale che aveva attribuito rilievo ai contatti intrattenuti dal condannato con lo studio del professionista anche in epoca successiva, richiedendo la modifica di documenti, né la considerazione circa l’assenza di una ragionevole spiegazione per un’autonoma iniziativa del legale. Ha infine ribadito che il ruolo del ricorrente nella società era stato accertato in via definitiva e che la nuova prova non era volta a dimostrare la conformità al vero della dichiarazione, ma solo a escluderne la riferibilità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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