Annullata con rinvio la pena per continuazione calcolata in modo viziato (Cass. pen. Sez. VI n. 31076 del 13.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di reato continuato, la violazione più grave va individuata in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice, in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all’eventuale giudizio di comparazione tra esse. È viziato il ragionamento del giudice di merito che, dopo aver riconosciuto le attenuanti generiche e operato un bilanciamento di equivalenza, individui il reato più grave senza spiegarne le ragioni e ometta del tutto la pena pecuniaria prevista dalla legge per quel reato. Ne consegue l’annullamento con rinvio sul solo trattamento sanzionatorio, fermo restando il divieto di reformatio in peius quanto alla pena detentiva.

Il Fatto

Il Tribunale di Parma ha condannato l’imputato per i reati di cui agli artt. 337, 624 e 625, n. 7, cod. pen., determinando la pena in nove mesi di reclusione per il furto, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto all’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., e aumentandola ad un anno per la continuazione con il reato di resistenza a pubblico ufficiale.

Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge: la pena sarebbe stata erroneamente calcolata per avere il giudice omesso di infliggere quella pecuniaria. La questione approda così al vaglio di legittimità.

La Motivazione della Corte

Il ricorso è fondato, nei limiti della motivazione. Il Collegio muove dal principio affermato dalle Sezioni unite in tema di reato continuato: la violazione più grave si individua in astratto in base alla pena edittale prevista per il reato ritenuto dal giudice, in rapporto alle singole circostanze in cui la fattispecie si è manifestata e all’eventuale giudizio di comparazione fra esse (Sez. U n. 25939 del 28.02.2013).

Nel caso di specie, al di là di un refuso contenuto nella motivazione, che richiama la circostanza prevista dall’art. 61, n. 7, cod. pen., emerge con chiarezza che il Tribunale, dopo aver riconosciuto le attenuanti generiche e operato un bilanciamento di equivalenza con l’aggravante di cui all’art. 625, n. 7, cod. pen., ha individuato nel furto il reato più grave e ha fissato la pena base in nove mesi di reclusione, su cui ha applicato tre mesi per la continuazione con la resistenza a pubblico ufficiale.

Si tratta di un ragionamento viziato. Non è chiaro, infatti, né perché a seguito del bilanciamento il reato più grave resti ancora il furto, né perché, ammesso che il furto continui ad essere il reato più grave dopo il giudizio di comparazione, non sia stata inflitta la pena pecuniaria prevista dalla legge per quel delitto.

Ne consegue l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Resta fermo il divieto di reformatio in peius quanto alla pena detentiva. Il Tribunale, in sede di rinvio, dovrà verificare quale sia, dopo il bilanciamento, il reato più grave tra il furto e la resistenza a pubblico ufficiale — che non prevede pena pecuniaria — e, di conseguenza, stabilire se infliggere o meno la multa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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