Inammissibile l’appello privo di richiamo specifico all’elezione di domicilio (Cass. pen. Sez. IV n. 7013 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni proposte fino al 24 agosto 2024, continua ad applicarsi l’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., abrogato dalla legge n. 114/2024, con la conseguenza che l’atto di appello è inammissibile quando non richiama in modo espresso e specifico una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e la sua collocazione nel fascicolo processuale. Non è sufficiente, a tal fine, la generica espressione “come da nomina in atti”, né la trasmissione della dichiarazione di domicilio avvenuta dopo la proposizione dell’impugnazione. La questione di legittimità costituzionale della norma è manifestamente infondata, perché la disposizione regola solo le modalità dell’accessoria facoltà del difensore e non comprime il potere di impugnazione personale dell’imputato.

Il Fatto

Il difensore dell’imputato proponeva appello avverso la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Bologna. All’atto trasmesso a mezzo pec non era allegata la dichiarazione o elezione di domicilio dell’imputato, necessaria per la notifica del decreto di citazione a giudizio. In epigrafe compariva solo un generico rinvio a una nomina in atti, privo di indicazioni sul punto.

La Corte d’appello di Bologna dichiarava inammissibile l’impugnazione, rilevando che la nomina con elezione di domicilio era stata trasmessa solo in data successiva alla proposizione dell’appello, in violazione dell’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. L’imputato ricorreva per cassazione, deducendo la nullità dell’ordinanza e l’illegittimità costituzionale della norma.

La Motivazione della Corte

La Sez. IV richiama la decisione delle Sezioni Unite del 24 ottobre 2024, che ha risolto il contrasto su due questioni: l’individuazione del criterio temporale di applicazione della disciplina abrogata e il contenuto del richiamo richiesto a pena di inammissibilità. Secondo il massimo Collegio, la norma sopravvive per le impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 ed è sufficiente che l’atto contenga il richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo.

Applicando il primo principio, la Corte rileva che il ricorso appartiene al novero delle impugnazioni ancora soggette all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., essendo stato depositato prima del 25 agosto 2024. Applicando il secondo, esamina la fattispecie concreta e nega che la formula “come da nomina in atti” integri il richiamo prescritto: l’espressione è generica, imprecisa e di equivoco significato, priva di riferimenti alla collocazione dell’atto nel fascicolo e inidonea a consentire l’immediata e inequivoca individuazione del luogo di notificazione.

Nessun rilievo assume la trasmissione del 4 settembre 2024, avvenuta dopo la proposizione del gravame: le carenze dell’atto non sono surrogabili da un deposito successivo. La decisione della Corte territoriale è perciò corretta, avendo coerentemente applicato la disposizione ratione temporis vigente.

Quanto alla dedotta illegittimità costituzionale, il Collegio richiama il consolidato orientamento di legittimità, di cui a Sez. VI n. 3365 del 2023 e Sez. III n. 41244 del 2024, secondo cui la norma non limita il potere di impugnazione personale dell’imputato, ma disciplina le modalità della concorrente facoltà del difensore. Essa persegue un bilanciamento non manifestamente irragionevole, coerente con i sistemi di filtraggio delle impugnazioni legittimati dalla giurisprudenza europea richiamata. Il ricorso è dichiarato inammissibile, con condanna alle spese e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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