Ricorso inammissibile se propone rilettura alternativa delle prove (Cass. pen. Sez. IV n. 6254 del 17.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve emergere dal testo della decisione impugnata e va riscontrato tra le sue proposizioni, senza possibilità di controllo delle risultanze processuali. Il sindacato della Corte di cassazione è limitato a verificare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto e l’adozione autonoma di nuovi parametri di ricostruzione. È pertanto inammissibile il ricorso che, sotto la veste della mancata valorizzazione di determinati elementi, invochi una riconsiderazione alternativa del compendio probatorio. Il semplice possesso della refurtiva, concorrendo altri elementi e in particolare quello temporale, può fondare il giudizio di responsabilità. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche, sorretto da motivazione lineare ed esauriente, è insindacabile in cassazione.

Il Fatto

La Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva dichiarato improcedibile per difetto di querela il reato contestato a un capo e, per il resto, confermato la declaratoria di responsabilità dell’imputato per i reati di furto e di indebito utilizzo di carte di pagamento, riducendo la pena inflitta dal primo giudice.

Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo vizio motivazionale in ordine alla responsabilità, con riferimento a pretese lacune probatorie sul rinvenimento dei beni sottratti nella sua disponibilità, all’erronea valutazione di una testimonianza, alla ritenuta incontestabilità del reato di ricettazione e all’inefficacia probatoria delle immagini estrapolate da una telecamera installata presso uno sportello bancario. Ha lamentato, inoltre, la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Le censure sulla responsabilità, osserva il Collegio, invocano una non consentita riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, sotto la veste della asserita mancata valorizzazione di determinati elementi di fatto, senza confrontarsi col percorso argomentativo della sentenza impugnata, che appare congruo e non manifestamente illogico.

Richiamando l’insegnamento delle Sezioni Unite n. 47289 del 24.09.2003 (Petrella), la Corte ribadisce che il vizio logico della motivazione deve risultare dal testo della decisione impugnata e va riscontrato tra le sue proposizioni, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali. Il sindacato di legittimità resta così limitato a riscontrare l’esistenza di un logico apparato argomentativo, senza verificare l’adeguatezza delle argomentazioni o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Sono precluse la rilettura dei fatti e l’adozione di nuovi parametri di valutazione, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili, come affermato anche da Sez. 6 n. 5465 del 04.11.2020 e Sez. 6 n. 47204 del 07.10.2015.

Manifestamente infondata è la doglianza sull’asserita impossibilità di esporre la tesi difensiva mediante interrogatorio in giudizio abbreviato: la richiesta è ammissibile ai sensi dell’art. 421, comma 2, cod. proc. pen., anche se non formulata contestualmente alla scelta del rito, purché avanzata prima dell’inizio della discussione, in modo da non alterare le regole del contraddittorio (Sez. 6 n. 46785 del 26.09.2017).

Nessuna illogicità, prosegue la Corte, è ravvisabile nell’affermazione secondo cui il semplice possesso della refurtiva può provare che il detentore sia autore della sottrazione, qualora concorrano altri elementi, fra cui quello temporale, atti a escludere la provenienza del possesso da altra fonte (Sez. 5 n. 19453 del 20.01.2010). Analogamente, il riconoscimento dell’imputato operato dal personale di polizia giudiziaria su un filmato delle telecamere di sicurezza costituisce elemento probatorio rimesso al giudice di merito, che nella specie vi ha adempiuto in maniera esauriente e logica.

Quanto alle circostanze attenuanti generiche, le ragioni del diniego sono state illustrate con motivazione lineare ed esauriente, valorizzando i numerosi precedenti penali per reati analoghi e la sottoposizione del prevenuto a misura di prevenzione personale, indicativi di pericolosità sociale, secondo una valutazione di merito insindacabile in cassazione. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa (Corte cost. sent. n. 186/2000).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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