Furti in luoghi di culto e aggravante della funzione religiosa: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. IV n. 10736 del 17.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il motivo di ricorso che deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., norma processuale non assistita da sanzione di nullità, inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza. Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo se le censure investono la motivazione e non la valutazione probatoria, riservata al giudice di merito. L’aggravante dell’art. 61, n. 10, cod. pen. ricorre non solo quando il fatto sia commesso nella sfera tipica delle funzioni di culto, ma anche quando la posizione religiosa della vittima abbia agevolato il reato, costituendo l’incarico religioso l’elemento causativo o concausale dell’azione.

Il Fatto

La ricorrente è stata riconosciuta responsabile di una serie di furti in abitazioni adiacenti a luoghi di culto e all’interno di alcuni conventi, nonché di due reati di ricettazione. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 10 novembre 2023, ha ritenuto il difetto di querela quanto a un capo e ha confermato nel resto la condanna, rideterminando la pena.

Avverso tale pronuncia l’imputata ha proposto ricorso per cassazione, articolando sei motivi: vizio di motivazione e violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in relazione ad alcuni furti; contraddittorietà in ordine alla ricettazione degli assegni; mancata giustificazione dei monili rinvenuti; insussistenza dell’aggravante della funzione religiosa; intervenuta prescrizione; diniego delle attenuanti generiche.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Quanto al primo motivo, il Collegio osserva che la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. non è sanzionata ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. e non può pertanto essere dedotta. Il motivo è inoltre aspecifico, perché non si confronta con il percorso argomentativo dei giudici di merito, che hanno valorizzato il modus operandi replicato, il rinvenimento della refurtiva e i riconoscimenti delle persone offese.

Il secondo motivo è aspecifico e manifestamente infondato: la Corte territoriale ha dichiarato di non doversi procedere per difetto di querela, non per mancata prova della spendita degli assegni, e la ricorrente confonde la spendita con il possesso dei titoli di credito. Il Collegio ribadisce gli oneri del deducente in tema di travisamento della prova: identificare l’atto travisato, indicare il dato incompatibile, provarne la verità e allegarne la decisività.

Il terzo motivo è aspecifico, avendo i giudici di merito motivato il convincimento sulle caratteristiche dei beni, sul loro rinvenimento insieme ad altri di provenienza illecita e sull’inverosimiglianza della giustificazione. Il quarto motivo è manifestamente infondato: l’aggravante dell’art. 61, n. 10, cod. pen. esige che il fatto sia commesso con l’intenzione di vulnerare l’integrità della persona che riveste la qualità di ministro di culto in ragione della funzione espletata. La Corte precisa che l’aggravante ricorre anche quando la posizione ricoperta ha agevolato il reato, essendo l’incarico religioso non limitato alle funzioni strettamente connesse al culto.

Quanto alla prescrizione, il ricorso trascura i periodi di sospensione e il refuso sull’indicazione del tempo del commesso reato, collocato dagli atti nel 2014 e non nel 2012: il termine, pari a dieci anni, non era decorso alla data della sentenza di appello. L’inammissibilità preclude inoltre la rilevabilità delle cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. Il sesto motivo è infine insindacabile in cassazione, essendo il diniego delle attenuanti generiche sorretto da motivazione immune da illogicità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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