Sospensione condizionale: il precedente penale non basta senza prognosi individualizzata (Cass. pen. Sez. V n. 24858 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego della sospensione condizionale della pena non può fondarsi sul solo carattere oggettivo di un precedente penale per reato diverso, risalente nel tempo, né sulla sola mancata resipiscenza. Il giudice di merito deve compiere una prognosi individualizzata sull’astensione dal commettere ulteriori reati, verificando i criteri dell’art. 133 cod. pen., la gravità del fatto, la capacità a delinquere e l’attitudine alla reiterazione desunta dalla vita anteatta. Omette tale valutazione il giudice che neghi il beneficio in modo apodittico, incorrendo in un salto logico che vizia la motivazione. La mancata resipiscenza assume rilievo solo se accompagnata dall’intenzione di persistere nella condotta antigiuridica.
Il Fatto
Il Tribunale aveva condannato l’imputato per furto pluriaggravato di energia elettrica, mediante allaccio diretto abusivo alla rete di distribuzione. La Corte d’appello ha confermato la decisione. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, lamentando violazione e falsa applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133, 164 e 165 cod. pen. e agli artt. 533 e 535 cod. proc. pen.
La doglianza riguarda il diniego della definizione del procedimento mediante sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., subordinata alla concessione della sospensione condizionale e all’espletamento del lavoro di pubblica utilità. Il ricorrente deduce l’incongruità della pena e la mancata indicazione dell’iter argomentativo che avrebbe reso ostativo l’unico precedente penale, relativo a reato di specie diversa.
La Motivazione della Corte
La Cassazione accoglie il ricorso e muove dalla natura dell’istituto. La sospensione condizionale della pena bilancia le esigenze sanzionatorie e di special-prevenzione con la finalità rieducativa dell’art. 27, comma 3, Cost., consentendo che la pena detentiva non superiore a due anni venga sospesa e, a determinate condizioni, che il reato si estingua.
Il beneficio è ammesso, ai sensi dell’art. 164, comma 1, cod. pen., solo se il giudice ritenga che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati. Spetta quindi al giudice di merito una valutazione prognostica alla luce dei criteri dell’art. 133 cod. pen. e di tutte le circostanze del caso concreto. La prognosi favorevole è esclusa automaticamente solo nei casi tassativamente elencati dalla legge, tra cui la qualifica di delinquente o contravventore abituale o professionale: evenienze non ricorrenti nella specie.
La Corte rileva l’insufficienza della motivazione. La Corte d’appello ha ancorato la prognosi sfavorevole al solo precedente per reato diverso, risalente a oltre dieci anni prima, e alla mancanza di resipiscenza, senza confrontarsi con i criteri di commisurazione della pena. Richiama il principio secondo cui il beneficio non può essere negato in forza del solo carattere oggettivo del precedente, senza esaminare gli indici dell’art. 133 cod. pen., e la necessità che la mancata resipiscenza si accompagni all’intenzione di persistere nella condotta antigiuridica.
Nel caso concreto, la Corte d’appello ha illogicamente valorizzato un precedente per un dato comportamentale connaturato alla fattispecie delittuosa, omettendo di confrontarsi con la finalità rieducativa dell’istituto, con la concreta capacità a delinquere e con l’effettiva inclinazione alla reiterazione desunta dalla vita anteatta. Il salto logico segnalato vizia l’esercizio del potere discrezionale. La sentenza è quindi annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d’appello di Palermo.
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 164 c.p. – Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena
- Art. 165 c.p. – Obblighi del condannato
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 533 c.p.p. – Condanna dell'imputato
- Art. 535 c.p.p. – Condanna alle spese