Confisca per equivalente e pagamento postumo del debito tributario (Cass. pen. Sez. III n. 6578 del 18.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei reati tributari il profitto suscettibile di confisca per equivalente corrisponde alla somma non versata e deve essere calcolato avuto riguardo al momento in cui tale somma avrebbe dovuto essere versata. Il pagamento postumo del debito tributario determina una riduzione del quantum oggetto di confisca e la sterilizzazione dell’operatività della stessa, ove il contribuente si impegni a versare il dovuto entro i termini ammessi dalla legislazione tributaria di settore. La confisca non può riguardare somme superiori all’effettivo profitto conseguito, quantificato decurtando dal valore del patrimonio sottratto le somme recuperate dal fisco. Il principio opera anche nella fase esecutiva e va oltre il disposto dell’art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000, poiché il depauperamento del destinatario è consentito solo nella misura in cui risponda a un’esigenza recuperatoria, venendo meno, in tutto o in parte, una volta operato il ripristino.

Il Fatto

Con ordinanza del 14 giugno 2024 la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigetta l’opposizione proposta ex artt. 676 e 667, comma 4, cod. proc. pen. avverso il provvedimento con cui la stessa Corte, il 13 novembre 2023, aveva respinto la richiesta di revoca della confisca di una somma superiore a novecentomila euro. La confisca per equivalente era stata disposta sui beni personali del legale rappresentante della società, per il reato di cui all’art. 10-ter del d.lgs. n. 74 del 2000, essendo incapiente il patrimonio societario.

Il ricorrente deduce l’integrale pagamento del debito fiscale, intervenuto prima dell’esecuzione della confisca, e documenta in sede esecutiva la recuperata capienza della società fallita. La Corte di appello aveva ritenuto irrilevante tale pagamento, perché successivo all’irrevocabilità della sentenza di condanna.

La Motivazione della Corte

La Sezione III ritiene fondato il primo motivo, con assorbimento degli altri logicamente subordinati. Il provvedimento impugnato muove dall’assunto che il pagamento del debito tributario successivo al passaggio in giudicato della sentenza che dispone la confisca sia irrilevante ai fini dell’eseguibilità o dell’ammontare della stessa, escludendo ogni duplicazione sanzionatoria in forza dell’art. 12-bis, comma 2, del d.lgs. n. 74 del 2000, applicabile solo prima dell’irrevocabilità.

Tale lettura contrasta con la giurisprudenza della Corte. Il profitto confiscabile, corrispondente alla somma non versata, va calcolato con riferimento al momento in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato. La corresponsione postuma può determinare una riduzione del quantum e la sterilizzazione della confisca, ove il contribuente si impegni a versare il dovuto entro i termini di settore (Sez. 3, n. 23962 del 10/02/2023, Rv. 284687). Il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente non può essere mantenuto sull’intero ammontare quando sia intervenuto un accordo di rateizzazione, ma va ridotto in misura corrispondente ai ratei versati, per evitare una duplicazione sanzionatoria (Sez. 3, n. 20887 del 15/04/2015, Rv. 263409; Sez. 3, n. 6635 del 08/01/2014, Rv. 258903). La confisca non può quindi superare l’effettivo profitto, decurtato delle somme recuperate dal fisco (Sez. 3, n. 4097 del 19/01/2016, Rv. 265843).

Non osta la natura sanzionatoria della confisca disposta verso il legale rappresentante che non si sia avvantaggiato personalmente del profitto. La confisca è pacificamente subordinata all’impossibilità di operare la confisca diretta nei confronti della società (Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Rv. 258648; Sez. 3, n. 29862 del 01/12/2017, Rv. 273689). Tale subordinazione contempera la finalità sanzionatoria con la natura necessariamente ripristinatoria dell’istituto: operato il ripristino, la confisca viene meno nella misura corrispondente e può venir meno del tutto se il ripristino è totale. Si tratta di un principio generale applicabile anche in fase esecutiva.

Nel caso concreto il ricorrente assume di aver provato l’integrale pagamento con memoria del 19 dicembre 2023, sostanzialmente richiamata nel provvedimento impugnato ma non valutata dalla Corte di appello. Ne segue l’annullamento dell’ordinanza, con rinvio alla Corte di appello di Bologna perché valuti l’effettività e la consistenza dei pagamenti intervenuti e le loro conseguenze sull’eseguibilità o sull’ammontare della confisca.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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