Il sindacato di legittimità sulla gravità indiziaria non valuta i fatti (Cass. pen. Sez. 3 n. 18836 del 25.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nozione di gravi indizi di colpevolezza, ai fini dell’adozione di una misura cautelare personale, non è omologa a quella richiesta per il giudizio di colpevolezza finale, essendo sufficiente l’emersione di elementi probatori idonei a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato. Tali indizi non devono essere valutati secondo i criteri di precisione e concordanza di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. solo per i commi 3 e 4. Il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame è ammissibile solo per violazione di specifiche norme di legge o per manifesta illogicità della motivazione, non quando propone censure che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito. L’interpretazione del linguaggio criptico o cifrato delle conversazioni intercettate costituisce questione di fatto, rimessa al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità se logicamente motivata.

Il Fatto

Il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria aveva rigettato la richiesta di riesame avverso l’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. nei confronti dell’indagato, gravemente indiziato di partecipazione a un’associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti e di alcuni reati-fine. Il ricorrente contestava la valutazione della gravità indiziaria, la duplicazione della contestazione per due condotte di trasporto e la sussistenza delle esigenze cautelari.

La difesa lamentava in particolare l’assenza di un contributo organico all’associazione, la natura sporadica delle condotte e l’insussistenza di un pericolo di reiterazione concreto e attuale.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha premesso che la nozione di gravi indizi di colpevolezza per la fase cautelare è meno rigorosa di quella richiesta per il giudizio di merito, non richiedendo precisione e concordanza. Ha quindi ribadito i limiti del sindacato di legittimità, che è circoscritto alla verifica dell’esposizione delle ragioni giuridicamente significative e all’assenza di illogicità evidenti risultanti prima facie dal testo del provvedimento.

Quanto ai reati-fine, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse dedicato adeguato scrutinio alle condotte di coltivazione e trasporto, richiamando i contenuti delle conversazioni intercettate e valorizzando l’autonomia strutturale dei due diversi trasporti di stupefacente, avvenuti in date diverse e diretti a nascondigli differenti.

In relazione alla contestazione associativa, la Corte ha escluso aporie logiche nella motivazione che individuava il contributo partecipativo del ricorrente nelle attività di coltivazione, raccolta e trasporto, nella messa a disposizione del terreno e nell’attività di mediatore. Ha richiamato il principio per cui l’interpretazione del linguaggio intercettato, anche se criptico, è questione di fatto rimessa al giudice di merito.

La Corte ha infine ritenuto immune da censure il giudizio sulle esigenze cautelari e sull’adeguatezza della misura, fondato sulla qualificata capacità criminale dell’indagato e sulla natura stabile e continuativa dell’attività delittuosa, senza necessità di richiamare la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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