Pericolo di inquinamento probatorio e interesse comune del coindagato (Cass. pen. Sez. 3 n. 5789 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari personali, l’esimente all’obbligo di interrogatorio preventivo prevista dall’art. 291, comma 1-quater, cod. proc. pen. opera solo nei confronti dell’indagato per il quale si ritengano sussistenti esigenze cautelari impeditive o la gravità indiziaria per un reato ostativo. Nei procedimenti plurisoggettivi, il pericolo di inquinamento probatorio ex art. 274, lett. a), cod. proc. pen. può essere desunto da condotte di coindagati solo a seguito di un rigoroso accertamento della comunanza di interessi con la posizione dell’indagato, non potendo trovare applicazione in presenza di un mero riferimento ad attività di terzi non concorrenti nel medesimo reato.
Il Fatto
L’indagato ricorre per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di Bari che, in parziale accoglimento dell’istanza di riesame, aveva sostituito la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, in relazione alla provvisoria imputazione di tentato acquisto di sostanza stupefacente. Il ricorrente lamenta la mancata motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari, in particolare del pericolo di inquinamento probatorio, deducendo che il Tribunale aveva valorizzato elementi riferibili a soggetti diversi e non alla sua posizione.
La Motivazione della Corte
La Corte ritiene parzialmente fondato il ricorso. In relazione al primo motivo, osserva che il Tribunale del riesame ha correttamente richiamato l’orientamento della giurisprudenza di legittimità per cui il pericolo di inquinamento probatorio può essere riferito alle condotte di coindagati, ma solo quando queste siano volte a inquinare il quadro probatorio nell’interesse comune dei coindagati. Tale comunanza di interessi, tuttavia, deve essere accertata con rigore, valutando la posizione del soggetto che ha posto in essere le condotte rilevanti e la sua effettiva connessione con l’indagato.
Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato non risulta esaustiva. La Corte evidenzia come i riferimenti individualizzanti siano riconducibili a soggetti diversi dal ricorrente, senza che emerga alcun concreto elemento che consenta di verificare la sussistenza di un interesse comune rispetto alla posizione di quest’ultimo. L’ordinanza impugnata, richiamando dichiarazioni e condotte di terzi, non fornisce elementi sufficienti a sostenere la sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio in capo all’indagato.
Quanto alla censura relativa all’omessa motivazione sul pericolo di fuga, la Corte la ritiene infondata, rilevando come il Tribunale del riesame abbia espressamente indicato che l’ordinanza genetica aveva riconosciuto la sussistenza della sola esigenza cautelare di cui all’art. 274, lett. a), cod. proc. pen.
In relazione al secondo e al terzo motivo, concernenti il fumus commissi delicti e la desistenza volontaria, la Corte li ritiene inammissibili. La difesa non si confronta realmente con l’ampia motivazione del Tribunale, che ha fatto riferimento a plurimi stralci di conversazioni e alla valutazione complessiva del materiale captativo. In particolare, la Corte sottolinea come l’invocata desistenza non trovi riscontro, emergendo dagli atti che gli accordi venivano precisati e la sostanza testata in un contesto temporale successivo a quello indicato dalla difesa.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, la Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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