Esigenze cautelari per disastro ambientale desumibili da condotte risalenti nel tempo (Cass. pen. Sez. III n. 6579 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari per reati ambientali, l’attualità e la concretezza delle esigenze cautelari non coincidono con l’attualità e la concretezza delle condotte criminose. Il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lettera c), cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità dei fatti contestati, anche se risalenti nel tempo, purché sorretto da una valutazione prognostica fondata sulle modalità di fatto, sulla personalità dell’indagato e sul contesto socio-ambientale in cui egli verrà a trovarsi. In particolare, rileva la perdurante disponibilità, da parte dell’indagato, di società operative attraverso cui proseguire l’attività illecita. Il reato di disastro ambientale, essendo reato di evento a forma libera, può essere integrato tanto da condotte commissive quanto omissive, purché in rapporto di causalità efficiente con l’evento dannoso.
Il Fatto
Il Tribunale di Napoli, con ordinanza del 24 giugno 2024, ha rigettato l’istanza di riesame proposta dal difensore di un indagato per reati contro l’ambiente avverso l’ordinanza del G.i.p. del medesimo Tribunale, che aveva applicato la misura degli arresti domiciliari con i divieti ivi indicati.
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione degli artt. 434, 452-bis e 452-quater cod. pen. e degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen., oltre al difetto di motivazione. La difesa sosteneva che le condotte poste a fondamento del presidio cautelare fossero in realtà risalenti al 2016 e coincidenti con quelle già oggetto di un precedente procedimento conclusosi con la prescrizione, e che il pericolo di reiterazione fosse stato desunto in modo assertivo e senza riscontro.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Le censure, osserva, sono per la maggior parte dirette a ottenere una rivalutazione di elementi già adeguatamente considerati dai giudici di merito, riducendosi a una mera contestazione delle risultanze della motivazione, senza la prospettazione di elementi puntuali, precisi e di immediata valenza esplicativa.
Quanto alla prima doglianza, la Corte rileva che il Tribunale del riesame ha correttamente evidenziato gli estremi del reato contestato e la tipologia di condotta richiesta. Il disastro ambientale, essendo reato di evento a forma libera, può essere integrato da condotte omissive, purché in rapporto di causalità efficiente con l’evento dannoso. Le tardive e blande interlocuzioni tra l’indagato e la pubblica amministrazione non hanno valenza: i dati di fondo restano quelli di una continua inerzia rispetto alla bonifica imposta e di una negazione dell’evidenza.
Sul tema dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, la Corte ribadisce che esse non vanno confuse con l’attualità delle condotte criminose. Il pericolo di reiterazione può dunque desumersi dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo (Sez. 2 n. 38299 del 2023; Sez. 3 n. 9041 del 2022). Il Tribunale non si è limitato a richiamare fatti del 2016, ma ha valutato eventi successivi, rimarcando che le attività imprenditoriali dell’indagato sono proseguite a pieno regime attraverso le altre società a lui riconducibili.
La Corte richiama inoltre il principio di specificità dei motivi di impugnazione, che impone alla parte di indicare in modo chiaro e preciso gli elementi fondanti le censure (Sez. 6 n. 17372 del 2021; Sez. 5 n. 34149 del 2019; Sez. 2 n. 27816 del 2019). Il mero richiamo agli atti non basta a integrare un travisamento. Il Tribunale ha inoltre valorizzato, ai fini della scelta della misura, l’inclinazione dell’indagato a perseverare in programmi criminosi in materia ambientale e la concreta possibilità di proseguire l’attività attraverso altre società. All’inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 434 c.p. – Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi
- Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale
- Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale
- Art. 274 c.p.p. – Esigenze cautelari
- Art. 275 c.p.p. – Criteri di scelta delle misure