Diniego alimenti non catalogati e reclamo al magistrato di sorveglianza (Cass. pen. Sez. 1 n. 18572 del 22.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ordinamento penitenziario, il provvedimento dell’amministrazione che nega l’autorizzazione all’acquisto o alla ricezione di generi alimentari non previsti dal catalogo approvato dall’istituto non lede un diritto soggettivo del detenuto, attenendo alle modalità di esercizio di un diritto rimesso alle scelte discrezionali dell’amministrazione penitenziaria. Ne consegue che tale provvedimento non è giustiziabile mediante reclamo giurisdizionale al magistrato di sorveglianza. La qualificazione della domanda spetta, in prima battuta, al giudice procedente, sicché non è viziato il provvedimento che, condividendo tale valutazione, risponda de plano ai sensi dell’art. 35 ord. pen.. Un diritto soggettivo alla parità di trattamento rispetto a decisioni adottate in altro istituto non è configurabile, poiché le decisioni sul tema risentono di un fisiologico margine di discrezionalità non sindacabile, salvo che le modalità concrete del servizio non siano in linea con esigenze specifiche della persona reclusa, sì da creare contrasto con il diritto alla salute.
Il Fatto
Il detenuto aveva proposto reclamo avverso il diniego della ricezione dall’esterno di prodotti alimentari (frutta secca e frutta disidratata) non inseriti nel modello 72. Il Magistrato di Sorveglianza respingeva de plano l’istanza, ritenendo che la decisione non incidesse su una posizione di diritto soggettivo, ma su scelte discrezionali dell’amministrazione penitenziaria.
Avverso tale decreto, la difesa proponeva ricorso per cassazione, deducendo la mancata fissazione dell’udienza, correlata alla prospettazione di una lesione di un diritto soggettivo, e la violazione del diritto alla parità di trattamento, poiché un altro istituto aveva invece ammesso la consegna dei medesimi beni.
La Motivazione della Corte
La Corte di legittimità ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando il principio già affermato in materia, secondo cui il diniego di autorizzazione all’acquisto di generi alimentari non previsti dal catalogo non lede un diritto soggettivo del detenuto. Il diritto ad una sana alimentazione è, difatti, garantito dalla varietà dei prodotti inseriti nel catalogo, mentre l’individuazione dei generi acquistabili è rimessa alla discrezionalità dell’amministrazione ed è pertanto sottratta alla giurisdizione.
Con specifico riferimento al primo motivo, la Corte ha precisato che la qualificazione della domanda spetta al giudice, non alla parte. Ove il giudice di prime cure abbia qualificato l’istanza come reclamo non giurisdizionale, rispondendo de plano ai sensi dell’art. 35 ord. pen., e tale valutazione sia condivisa dalla Corte, non si configura alcun vizio del procedimento. La mancata fissazione dell’udienza non costituisce quindi una violazione processuale.
Quanto al secondo motivo, la Corte ha escluso che possa ravvisarsi un diritto soggettivo alla parità di trattamento rispetto a decisioni assunte in altri istituti. L’esistenza di un diritto soggettivo in tema di alimentazione può essere riconosciuta solo laddove le modalità concrete del servizio o della ricezione contrastino con esigenze specifiche della persona reclusa, in lesione del diritto alla salute, ipotesi non dedotta nel caso di specie.
Le decisioni sulla ricezione di beni dall’esterno risentono, infatti, di un fisiologico margine di discrezionalità, che resta non sindacabile in sede giurisdizionale. Alla luce di tali argomentazioni, il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
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Nota della Redazione
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