Conflitto di competenza non sospende il termine cautelare (Cass. pen. Sez. VI n. 6731 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
La proposizione del conflitto di competenza, ai sensi dell’art. 30, comma 3, cod. proc. pen., non determina la sospensione del procedimento in corso. Ne consegue che il giudice indicato come competente ex art. 27 cod. proc. pen., che non si ritenga tale, è pur sempre tenuto a provvedere sulla richiesta di misura cautelare entro il termine di venti giorni, emettendo un nuovo titolo cautelare anche contestualmente alla proposizione del conflitto negativo. La mancata rinnovazione della misura nel termine di legge ne comporta la inefficacia, non essendo configurabile alcuna sospensione indiretta del termine ad opera del conflitto. L’art. 32, comma 3, cod. proc. pen. va interpretato nel senso che il termine ivi richiamato decorre dalla comunicazione dell’estratto della sentenza della Cassazione che risolve il conflitto, senza estendere l’efficacia della misura inizialmente emessa dal giudice dichiaratosi incompetente.
Il Fatto
Il Tribunale del riesame ha confermato l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato gli arresti domiciliari a un indagato per il reato di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Il primo giudice, dichiarata la propria incompetenza territoriale, aveva trasmesso gli atti, ex art. 27 cod. proc. pen., al Giudice per le indagini preliminari di altro Tribunale.
Quest’ultimo, a sua volta dichiaratosi incompetente, aveva sollevato conflitto negativo di competenza rimettendo gli atti alla Corte di cassazione, omettendo però di provvedere sulla misura entro il termine di venti giorni. La difesa dell’indagato ha impugnato l’ordinanza del riesame, evidenziando la mancata rinnovazione del titolo cautelare e deducendo l’insussistenza delle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La questione centrale riguarda la sorte della misura cautelare quando, dichiarata l’incompetenza del giudice che l’ha emessa, il giudice indicato come competente sollevi conflitto e non rinnovi il titolo entro il termine di venti giorni. Per il Collegio la sequenza procedimentale dell’art. 27 cod. proc. pen. non è stata rispettata.
La Corte muove dal principio di non sospensività del conflitto di competenza, sancito dall’art. 30, comma 3, cod. proc. pen.. Il giudice indicato come competente e che non si ritenga tale deve comunque svolgere le attività processuali necessarie fino alla decisione della Cassazione. Diversamente si creerebbe uno stallo in cui entrambi i giudici omettono di adottare i provvedimenti cautelari, proprio l’eventualità che la norma intende scongiurare.
Il Collegio dà continuità all’orientamento già espresso dalla Sez. VI n. 1288 del 28/11/2024, secondo cui la proposizione del conflitto non sospende il procedimento e il giudice ad quem può contestualmente provvedere sulla misura ed elevare il conflitto. Viene richiamato il principio della Sez. U n. 19214 del 23/4/2020, che valorizza l’urgenza dell’intervento cautelare e l’esigenza di evitare vuoti di competenza a provvedere.
La Corte respinge la tesi opposta, secondo cui l’art. 32, comma 3, cod. proc. pen. consentirebbe di prolungare l’efficacia della misura emessa dal primo giudice. Il richiamo al termine di venti giorni va riferito all’incompetenza dichiarata dalla Cassazione, non a quella del primo giudice. Nel caso concreto, il giudice di Civitavecchia ha omesso ogni pronuncia, così determinando la inefficacia della misura per mancata rinnovazione nel termine di legge.
Il Collegio dà infine atto che la Cassazione, con la Sez. I n. 40151 del 10/9/2024, ha risolto il conflitto indicando competente il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma. Nondimeno dichiara l’inefficacia della misura per decorrenza del termine ex art. 27 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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