Contraffazione grossolana del marchio e ricettazione: la Cassazione conferma l’inammissibilità (Cass. pen. Sez. VII n. 218 del 03.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
La detenzione per la vendita di prodotti recanti marchio contraffatto integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. anche quando la contraffazione sia grossolana e facilmente riconoscibile dall’acquirente. La norma tutela in via principale la fede pubblica, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e nei segni distintivi, e configura un reato di pericolo, per la cui integrazione non occorre la realizzazione dell’inganno. Ne consegue che la mancata effettuazione di una perizia sulla contraffazione della merce non integra il vizio di mancata assunzione di prova decisiva, poiché la perizia è mezzo di prova neutro, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice.
Il Fatto
La ricorrente è stata colta in possesso di prodotti destinati alla vendita e ritenuti contraffatti. Nei gradi di merito è stata affermata la sua responsabilità, con la Corte d’appello di Napoli che ha confermato la decisione di primo grado.
Avverso la sentenza di appello la difesa propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la mancata effettuazione di una perizia sull’effettiva contraffazione della merce e la mancata riqualificazione del fatto nella contravvenzione di incauto acquisto di cui all’art. 712 cod. pen., anziché nella ricettazione.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è formulato in termini non consentiti in sede di legittimità e, in ogni caso, intrinsecamente contraddittorio. La difesa lamenta l’omesso accertamento peritale sulla contraffazione, ma al tempo stesso ne afferma l’irrilevanza, sostenendo che nel caso di specie la contraffazione era “grossolana” e dunque facilmente riconoscibile dall’acquirente finale.
La Corte ricorda che la mancata effettuazione di una perizia non può costituire motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. La perizia non rientra nel concetto di prova decisiva: è mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice. L’articolo richiama l’art. 495, comma 2, cod. proc. pen. e concerne esclusivamente le prove a discarico aventi carattere di decisività, come affermato dalle Sezioni Unite n. 39746 del 2017.
Nel merito, la doglianza è manifestamente infondata. I giudici di merito si sono conformati al principio consolidato secondo cui la detenzione per la vendita di prodotti con marchio contraffatto integra il delitto di cui all’art. 474 cod. pen. anche in presenza di contraffazione grossolana. La norma tutela in via principale e diretta la fede pubblica, non la libera determinazione dell’acquirente, garantendo la circolazione dei prodotti anche a tutela del titolare del marchio. Si tratta di reato di pericolo, per la cui configurazione non occorre l’inganno e non ricorre l’ipotesi del reato impossibile quand’anche la grossolanità e le condizioni di vendita escludano che gli acquirenti siano tratti in inganno.
Il secondo motivo è meramente reiterativo di censure già proposte in appello e adeguatamente vagliate e disattese dalla Corte territoriale, dunque aspecifico, perché non si confronta con le ragioni del decisum. La Corte richiama la distinzione tra ricettazione, punibile anche a titolo di dolo eventuale, e la contravvenzione di incauto acquisto: nella prima l’agente, rappresentandosi la possibilità della provenienza delittuosa del bene e avendo colto gli elementi di allarme, accetta consapevolmente il rischio; nella seconda gli si rimprovera di non aver colto quegli elementi che avrebbero dovuto allarmarlo. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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