Aggravante di privata dimora nell’estorsione: necessaria funzione strumentale del luogo (Cass. pen. Sez. 2 n. 849 del 09.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel delitto di estorsione, l’aggravante del fatto commesso in luogo di privata dimora è configurabile solo quando l’abitazione sia stata concretamente utilizzata dall’agente come strumento per agevolare la minaccia o la coartazione della volontà della vittima. Non è sufficiente che la condotta estorsiva o i suoi effetti si siano semplicemente verificati in tale contesto spaziale, né che ivi sia avvenuta la consegna del denaro, ove manchi un rapporto di strumentalità tra il luogo e le modalità esecutive della pressione. La valutazione deve essere condotta con giudizio ex ante e in concreto, verificando se le caratteristiche dell’abitazione abbiano rafforzato l’efficacia intimidatoria o reso più vulnerabile la persona offesa.

Il Fatto

La ricorrente, condannata in entrambi i gradi di merito per estorsione aggravata, impugnava la sentenza della Corte di appello di Bologna che aveva confermato il verdetto di primo grado. La vicenda traeva origine dalla sottrazione di un anello alla persona offesa, la cui restituzione era stata condizionata al pagamento di una somma di denaro. In un primo episodio, la consegna del denaro era avvenuta presso un distributore di benzina. In un secondo momento, la vittima, dopo aver richiesto l’intervento dei Carabinieri, aveva concordato con l’imputata un appuntamento presso la propria abitazione, dove gli agenti, appostati, avevano tratto in arresto la donna e un complice dopo il pagamento.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, volto a contestare la qualificazione giuridica del fatto come estorsione in luogo di truffa. I giudici di legittimità hanno richiamato il criterio distintivo, già affermato dalla giurisprudenza, secondo cui la truffa c.d. vessatoria si caratterizza per la prospettazione di un pericolo inesistente, mentre nell’estorsione il male prospettato è ingiusto, reale e imputabile all’agente. Nel caso concreto, la minaccia di non restituire il bene illecitamente sottratto configurava una coercizione incompatibile con la struttura della truffa, rendendo corretta la qualificazione operata dalla Corte territoriale.

Parimenti inammissibile è stato ritenuto il motivo concernente la mancata acquisizione dei tabulati telefonici, in quanto la richiesta era aspecifica e, in ogni caso, la mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello può costituire vizio solo in presenza di prove sopravvenute o scoperte dopo la sentenza di primo grado, ipotesi non ricorrente per documenti preesistenti al giudizio.

Quanto alla dedotta violazione dell’art. 2 cod. pen. per la presunta non previsione dell’aggravante della vittima ultrasessantacinquenne all’epoca del fatto, la doglianza è stata dichiarata manifestamente infondata. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il rinvio dell’art. 629, comma secondo, cod. pen. all’art. 628 cod. pen. deve intendersi riferito all’attuale comma terzo e non al comma quinto, riguardante il concorso tra circostanze. Non può pertanto ritenersi esteso in malam partem all’estorsione il peculiare regime di bilanciamento previsto per la rapina.

Il motivo relativo all’aggravante del fatto commesso in luogo di privata dimora è stato invece ritenuto fondato con riferimento a entrambi i capi. Quanto al capo C), la consegna del denaro era avvenuta in un luogo pubblico e la minaccia era già stata esternata telefonicamente, con la conseguente insussistenza dell’aggravante. Con riguardo al capo A), la Corte ha osservato che l’imputata si era recata nell’abitazione su invito della vittima, che la minaccia era stata già compiutamente profferita e che la consegna del denaro era stata predisposta in un contesto controllato dalle forze dell’ordine. In tale quadro, il luogo non aveva svolto alcuna funzione strumentale rispetto alla coartazione della volontà della vittima.

La Corte ha quindi enunciato il principio per cui, nel delitto di estorsione, l’abitazione deve essere concretamente utilizzata come elemento funzionale all’intimidazione, non potendo l’aggravante essere applicata automaticamente per il solo fatto che la condotta o i suoi effetti si siano verificati in ambito domestico. La motivazione del giudice di merito, carente sul punto, ha determinato l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all’art. 628, terzo comma, n. 3-bis, cod. pen., con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna per nuovo giudizio. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto e irrevocabile l’affermazione di responsabilità ai sensi dell’art. 624, comma 1, cod. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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