Associazione per narcotraffico, fornitura stabile e affectio societatis (Cass. pen. Sez. VI n. 6734 del 18.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, la partecipazione dell’acquirente abituale di stupefacenti al sodalizio richiede coscienza e volontà di aderire in modo stabile e permanente al programma delittuoso, non essendo necessari né una formale investitura né uno scopo personale convergente con quello degli altri associati. Il contributo del fornitore-acquirente non deve essere essenziale: è sufficiente che sia causalmente rilevante alla permanenza della struttura, senza che si debba procedere a un giudizio controfattuale sulla capacità del gruppo di operare in sua assenza. La durata contenuta del rapporto di somministrazione non esclude di per sé la partecipazione, purché dagli elementi acquisiti emerga un sistema collaudato al quale l’agente abbia fatto riferimento, anche implicitamente, per un periodo limitato.
Il Fatto
Il Tribunale di Messina, in sede di riesame, ha respinto l’istanza proposta dall’indagato avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva applicato nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. Il ricorrente è ritenuto gravemente indiziato del reato associativo di cui all’art. 74 d.P.R. n. 309/1990, per avere preso parte a un sodalizio dedito al narcotraffico nel ruolo di acquirente abituale di stupefacente, destinata in parte al consumo personale e in parte alla rivendita nella zona di riferimento, oltre che della commissione di plurimi reati fine.
Avverso l’ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso il difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla gravità indiziaria del reato associativo. Il ricorrente contesta che le dieci forniture acquistate dal medesimo sodalizio, collocate tra l’aprile e il luglio 2022, siano state poste in un arco temporale troppo ridotto per integrare l’affectio societatis, e censura l’omessa motivazione sull’incidenza della condotta sulla stabilità del gruppo. La questione approda così alla Cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è infondato. La Corte muove dall’accertamento compiuto dal Tribunale, che ha ricostruito struttura e modalità operative del sodalizio e la sistematica attività di approvvigionamento posta in essere dal ricorrente. Proprio la serialità delle transazioni, emersa dalle intercettazioni e confermata dalle ammissioni dell’indagato, evoca un rapporto con il gruppo connotato da tendenziale stabilità.
Sul piano dell’elemento psicologico, il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui il reato associativo richiede coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delittuoso in modo stabile e permanente, come affermato da Sez. III n. 27450 del 2022, Sez. VI n. 28252 del 2017, Sez. I n. 30463 del 2011 e Sez. VI n. 5970 del 1997. L’esistenza di interessi conflittuali o non convergenti tra i componenti non ha valenza ostativa: nel sodalizio non rilevano gli scopi personali di ciascun partecipe, poiché ciò che distingue la fattispecie è il mezzo con cui le finalità individuali vengono perseguite.
Ne deriva, secondo la Corte, che il vincolo associativo può essere ravvisato anche tra soggetti che occupano posizioni contrapposte nella catena del traffico, come fornitori all’ingrosso e acquirenti dediti alla distribuzione al consumo, ovvero tra gruppi separati e persino concorrenti, purché i fatti esprimano un progetto volto al fine comune del lucro e gli interessati siano consapevoli del ruolo svolto nell’economia del fenomeno associativo.
Il Tribunale ha quindi correttamente valorizzato durata, frequenza, quantità compravendute e contenuto economico delle transazioni, nonché il dato che il sodalizio facesse affidamento sul rapporto di fornitura, assicurato da introiti settimanali definiti importanti per l’operatività del gruppo. Significativo è, in particolare, l’acquisto a credito, con pagamenti regolati periodicamente: esso colloca la reiterazione degli acquisti nell’esecuzione del programma associativo e costituisce attuazione di un vincolo che trascende il rapporto sinallagmatico delle singole operazioni.
La Corte respinge poi la tesi difensiva secondo cui il contributo dovrebbe essere essenziale, da verificare mediante giudizio controfattuale. È sufficiente che l’apporto sia causalmente rilevante ai fini della permanenza della struttura. Quanto all’estensione temporale, un periodo di pochi mesi è congruo per integrare la condotta di partecipazione, poiché non rileva la durata dell’osservazione, ma l’esistenza di un sistema collaudato cui l’agente abbia fatto riferimento anche implicito. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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