Esigenze cautelari desumibili dalle modalità della condotta anche se risalente (Cass. pen. Sez. VI n. 6851 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazioni cautelari, eventuali elementi sopravvenuti al momento della chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non assumono alcun rilievo nel successivo giudizio di legittimità, potendo essere fatti valere soltanto con una nuova richiesta di revoca o di modifica della misura al giudice competente. L’attualità e concretezza delle esigenze cautelari non va confusa con l’attualità e concretezza delle condotte criminose: il pericolo di reiterazione di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può essere legittimamente desunto dalle modalità delle condotte contestate, anche se risalenti nel tempo. La sottoposizione dell’indagato a misura di prevenzione, lungi dal fondare l’assenza di esigenze cautelari, vale come indice del pericolo di recidivanza, soprattutto quando sia stata violata.
Il Fatto
Il Tribunale di Bologna, Sezione per il riesame, in accoglimento dell’appello del Pubblico Ministero, ha disposto la custodia in carcere nei confronti di un indagato per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, riformando il provvedimento del Tribunale di Forlì che aveva rigettato la richiesta cautelare.
Il Tribunale ha valorizzato la pericolosità sociale sottesa alla misura di prevenzione e la sua violazione, i plurimi precedenti penali, l’assenza di una stabile dimora e la preclusione alla sospensione condizionale della pena. La difesa ha proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea valutazione degli elementi di fatto e l’insussistenza dell’attualità e concretezza delle esigenze cautelari, richiamando la presa in carico da parte dei servizi sociali e del SERT, il tirocinio lavorativo e la dimora presso un hotel. Con memoria successiva ha allegato documentazione relativa al passaggio a un contratto a tempo determinato.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, per un verso aspecifico e per altro verso manifestamente infondato. Il percorso argomentativo del provvedimento impugnato è stato ritenuto coerente con il quadro normativo e con l’interpretazione della Corte di legittimità.
Il Tribunale del riesame, con motivazione congrua e logicamente ineccepibile, ha rimarcato l’irrilevanza della sottoposizione dell’indagato alla sorveglianza speciale come argomento a sostegno dell’assenza di esigenze cautelari. La sottesa valutazione di pericolosità sociale costituisce invece indice del pericolo di recidivanza, come dimostrato dalla violazione della misura. La Corte ha richiamato i plurimi precedenti penali, dai quali emerge l’insensibilità verso le pregresse vicende giudiziarie, e la condotta contestata, espressiva di indole violenta e priva di autocontrollo.
Quanto agli elementi dedotti dalla difesa, la Corte ha ricordato che, in tema di impugnazioni cautelari, gli elementi sopravvenuti alla chiusura della discussione dinanzi al tribunale del riesame non assumono rilievo nel giudizio di legittimità, potendo essere fatti valere solo con una nuova richiesta di revoca o modifica al giudice competente, secondo il principio affermato da Sez. 3, n. 23151 del 24/01/2019. Ne consegue l’inutilizzabilità della documentazione sopravvenuta allegata al ricorso e alla memoria.
Non risulta inoltre la stabile dimora in un luogo ove eseguire gli arresti domiciliari, peraltro non richiesti. Il modesto lasso cronologico tra fatti e provvedimento non incide: l’attualità e concretezza delle esigenze cautelari non vanno confuse con quelle delle condotte criminose, e il pericolo di reiterazione può desumersi dalle modalità delle condotte, anche risalenti, come affermato da Sez. 2, n. 38299 del 13/06/2023. Le censure risultano mere alternative prospettazioni di parte, inidonee a incrinare la motivazione, senza che la Corte possa sovrapporre il proprio apprezzamento a quello del giudice del merito cautelare. Segue la condanna alle spese e al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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