Misure cautelari e reati associativi: motivazione sul ruolo partecipativo (Cass. pen. Sez. VI n. 9269 del 06.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di misure cautelari per reati associativi, il giudice di legittimità non censura la motivazione del tribunale del riesame quando essa valorizzi una pluralità di indizi convergenti — dichiarazioni di collaboratori di giustizia, dichiarazioni della persona offesa e conversazioni intercettate — dai quali emerga il contributo partecipativo del ricorrente, ivi compresa l’attività di fiancheggiamento della latitanza di un sodale. Le censure difensive che offrano una lettura alternativa e parcellizzata del compendio indiziario, senza individuarne travisamenti concreti, sono inammissibili per genericità. Per le mafie storiche, la doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere può essere superata solo da elementi indicativi della recisione del vincolo associativo.
Il Fatto
Il ricorrente impugna l’ordinanza con cui il tribunale del riesame ha respinto la richiesta avverso il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che gli aveva applicato la custodia cautelare in carcere per una pluralità di reati, tra cui i delitti di cui agli artt. 416-bis e 629 cod. pen. e quelli di cui al d.P.R. n. 309/1990, aggravati dal metodo mafioso e dalla recidiva.
Il ricorrente deduce, tra l’altro, la mancanza di autonoma valutazione della richiesta cautelare, vizi di motivazione e travisamento delle dichiarazioni dei collaboratori sul proprio contributo associativo, la carenza di riscontri sull’estorsione e sull’ipotesi di “droga parlata”, nonché l’apparenza della motivazione sulle esigenze cautelari.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Il primo motivo è ritenuto indeducibile, perché non era stato proposto con la richiesta di riesame: è la sede dell’impugnazione cautelare a delimitare il thema devoluto al tribunale.
I motivi sul merito indiziario vengono esaminati congiuntamente e sono inficiati da genericità. L’ordinanza impugnata ha percorso analiticamente le dichiarazioni dei collaboratori — in particolare quelle relative al clan “Porta Nuova” — e le ha poste a fondamento del contributo partecipativo del ricorrente, spiegando in modo ragionevole le apparenti discrasie, legate all’epoca risalente della collaborazione di uno dei dichiaranti.
Quanto all’art. 416-bis cod. pen., il tribunale ha valorizzato le attività svolte dal ricorrente in favore del latitante, individuato quale successore designato, nonché il pattugliamento del territorio, emergente dalle conversazioni intercettate e non isolato. Il dato che la cattura del latitante sia seguita proprio all’attività di pattugliamento del ricorrente è stato ritenuto significativo della militanza.
La Corte conferma la lettura del tribunale sulla partecipazione ad entrambi i sodalizi, mafioso e dedito allo spaccio, anche in ragione della specularità delle attività. Quanto al ruolo direttivo o organizzativo, l’ordinanza esclude che, nel contesto fluido descritto, siano emerse funzioni di preminenza riconosciute in proprio al ricorrente rispetto ai correi.
Le risultanze sul capo relativo allo stupefacente — l’osservazione diretta degli inquirenti durante i passaggi della sostanza e l’arresto del coindagato — smentiscono la tesi della “droga parlata”. Le produzioni difensive sulla vicenda personale della sorella sono state ritenute ininfluenti ai fini della ricostruzione.
Sul piano cautelare, la Corte ribadisce che per le mafie storiche opera la doppia presunzione di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non superata da elementi di distacco. Il tribunale ha desunto il pericolo di reiterazione dal contesto criminale, dalla gravità e dalle modalità delle condotte e dall’assenza di segnali di recisione del vincolo. La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e il versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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