L’elezione di domicilio nella nomina del difensore sana l’istanza di misura alternativa (Cass. pen. Sez. 1 n. 3277 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’obbligo di cui all’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., che sanziona con l’inammissibilità l’istanza di misura alternativa non corredata dalla dichiarazione o elezione di domicilio, sussiste tanto nel caso di domanda presentata personalmente dal condannato non detenuto quanto nell’ipotesi di istanza sottoscritta dal difensore. Il requisito deve ritenersi soddisfatto quando l’elezione di domicilio risulti effettuata dal condannato nell’atto di nomina del difensore allegato all’istanza ovvero in altro atto comunque riferibile alla domanda. La declaratoria di inammissibilità de plano ex art. 666, comma 2, cod. proc. pen. postula che la mancanza del requisito sia di immediata percezione; ove sussistano elementi che impongano una verifica in ordine alla completezza della domanda, il giudice deve instaurare il contraddittorio tra le parti.
Il Fatto
Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Brescia aveva dichiarato inammissibile l’istanza con la quale il condannato, non detenuto, aveva chiesto l’affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, la detenzione domiciliare. Il decreto era motivato dall’assenza della dichiarazione di elezione di domicilio prescritta dall’art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen., con conseguente applicazione del rito de plano di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen. Il difensore del condannato proponeva ricorso per cassazione, deducendo che l’elezione di domicilio era stata validamente effettuata nell’atto di nomina del difensore, allegato alla successiva istanza presentata il 21 giugno 2023. A sostegno del ricorso veniva inoltre prodotto un provvedimento con il quale il Procuratore della Repubblica aveva revocato l’ordine di esecuzione emesso nei confronti del condannato.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha premesso che il procedimento di sorveglianza è regolato, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 678 cod. proc. pen., dalle disposizioni di cui agli artt. 666 e 667 cod. proc. pen. Il giudice competente può quindi dichiarare de plano l’inammissibilità della richiesta che appaia manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge, purché la carenza sia di immediata percezione e non richieda alcuna valutazione discrezionale. Tra le condizioni di legge è ricompreso l’obbligo del condannato non detenuto di rendere la dichiarazione o l’elezione di domicilio con la domanda di misura alternativa.
La Corte ha chiarito che l’obbligo sussiste anche quando l’istanza è sottoscritta dal difensore, come si desume dall’art. 656, commi 5 e 6, cod. proc. pen., che richiede che l’istanza, presentata dal condannato o dal difensore, sia corredata dalle indicazioni necessarie. Tali indicazioni possono tuttavia risultare da un allegato alla domanda o essere contenute nell’istanza medesima, qualora questa sia firmata anche dal condannato, secondo il principio affermato dalle Sezioni Unite n. 18775 del 2009.
Quanto alla ratio della disposizione, essa risponde all’esigenza di assicurare l’immediata reperibilità del richiedente, esigenza che non ricorre quando il condannato sia detenuto alla data di presentazione dell’istanza. Resta irrilevante l’eventuale successiva scarcerazione dell’interessato, non essendogli imputabile il mutamento dello stato giuridico nel momento dell’esame della domanda.
Nella specie, la verifica degli atti, consentita dalla deduzione di un error in procedendo, ha rivelato che il Presidente del Tribunale di Sorveglianza aveva valutato esclusivamente la prima istanza, effettivamente priva del requisito formale. Il giudice non aveva considerato la seconda domanda, depositata il 21 giugno 2023, alla quale risultava allegata la dichiarazione di elezione di domicilio contenuta nell’atto di nomina del difensore. Tale istanza, ancorché tardiva rispetto all’art. 656, comma 5, cod. proc. pen., non era inficiata dal medesimo vizio formale.
La Corte ha pertanto annullato il decreto impugnato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza per un nuovo esame all’esito del rito partecipato di cui all’art. 666, commi 3 e ss., cod. proc. pen., rilevando che la complessiva situazione processuale avrebbe dovuto essere valutata previa instaurazione del contraddittorio.
Nota della Redazione
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