Provocazione esclusa per cesura temporale e sproporzione della reazione (Cass. pen. Sez. I n. 31014 del 12.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’attenuante della provocazione di cui all’art. 62, n. 2, cod. pen. non è configurabile quando tra il fatto ingiusto e la reazione intercorra un lasso di tempo considerevole, tale da far venir meno il legame di interdipendenza e da riferire la reazione a un sentimento diverso, quale l’odio o il rancore. Essa non è inoltre invocabile quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima sia stato a sua volta determinato da un precedente comportamento ingiusto dello stesso agente o sia frutto di provocazioni reciproche. Anche esclusa la necessità di una vera proporzione tra offesa e reazione, è comunque richiesta l’adeguatezza della risposta alla gravità del fatto ingiusto, che deve escludersi in presenza di un’evidente sproporzione.

Il Fatto

La sentenza di appello ha confermato la condanna pronunciata in primo grado, con il rito abbreviato, nei confronti del ricorrente per i reati di tentato omicidio aggravato e di detenzione e porto di armi, con esclusione di una contestazione di ricettazione. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il ricorrente, dopo essere stato vittima di una rapina da parte di soggetti rimasti ignoti, si era allontanato dal luogo dei fatti e vi aveva fatto ritorno circa mezz’ora dopo, esplodendo colpi di pistola ad altezza d’uomo in direzione di alcuni avventori presenti davanti a un locale.

Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, con un unico articolato motivo, deducendo la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego della circostanza attenuante della provocazione, sostenendo il travisamento delle prove e l’erronea valutazione del nesso causale tra il fatto ingiusto subito e la reazione.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso infondato, muovendo dalla qualificazione della pronuncia impugnata come doppia conforme, non contestata nella ricostruzione dell’accadimento né nella sua riconducibilità al ricorrente.

I giudici di merito hanno correttamente applicato i presupposti dell’art. 62, n. 2, cod. pen., rilevando che la condotta aggressiva non era stata rivolta verso gli autori della rapina, ma verso soggetti risultati estranei alla vicenda delittuosa, come confermato dalle immagini di videosorveglianza che non avevano documentato alcun contatto tra gli avventori e i rapinatori.

Determinante è risultata la valorizzazione del dato temporale: l’azione violenta intervenne circa trenta minuti dopo l’asserito fatto provocatorio, lasso nel quale il ricorrente si era allontanato per procurarsi una pistola. Tale cesura temporale è stata ritenuta sintomatica dell’assenza della provocazione, in quanto espressiva della rottura del legame di interdipendenza tra reazione e fatto ingiusto.

La Corte ha richiamato il principio secondo cui non può essere invocata l’attenuante quando il fatto apparentemente ingiusto della vittima sia stato determinato da un precedente comportamento ingiusto dell’agente o sia frutto di provocazioni reciproche (Sez. I n. 21899 del 27.02.2024). Nel caso concreto il ricorrente, prima di essere affrontato, aveva danneggiato autovetture in sosta e inveito contro gli avventori.

Infine, la reazione è stata ritenuta non adeguata, per l’esplosione di sette colpi di pistola ad altezza d’uomo, uno dei quali attinse una persona offesa con prognosi superiore a quaranta giorni. La Corte ha ribadito che, pur non occorrendo una vera proporzione, è necessaria l’adeguatezza della risposta, da escludersi in presenza di evidente sproporzione (Sez. I n. 52766 del 13.06.2017). Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *