Sequestro del prezzo della corruzione e restituzione della somma illecita (Cass. pen. Sez. VI n. 6850 del 19.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca del prezzo del reato di corruzione colpisce le somme ricevute dal pubblico ufficiale, per sé o per altri, per il compimento di un atto contrario ai doveri d’ufficio. Tali somme costituiscono prezzo e non profitto del reato, con la conseguenza che sono integralmente sequestrabili. La quantificazione del prezzo, ai fini ablatori, rimane insensibile ad operazioni di decurtazione: è pertanto irrilevante, ai fini del mantenimento del sequestro, che l’indagato abbia restituito la somma al presunto corruttore dopo l’avvio delle indagini. In tema di misure cautelari reali, il ricorso per cassazione è ammesso per soli errores in iudicando o in procedendo e per vizi di motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.

Il Fatto

Il Tribunale del riesame aveva confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme e di beni archeologici nella disponibilità di un indagato per corruzione, dirigente di un ente locale. Secondo l’imputazione provvisoria, l’indagato avrebbe ricevuto una somma di denaro per assicurare l’aggiudicazione di un immobile a una impresa individuale. La somma sarebbe stata veicolata attraverso un preliminare di vendita, stipulato dalla coniuge, con acconto versato e successiva restituzione solo parziale.

La difesa aveva prodotto una scrittura privata di risoluzione del preliminare, sostenendo che la restituzione integrale dell’acconto, avvenuta in epoca non sospetta, dimostrava l’estraneità della vicenda all’ipotesi corruttiva. Il Tribunale aveva respinto la tesi, valorizzando la mancata registrazione della scrittura e gli esiti delle intercettazioni. Da qui il ricorso per cassazione, che censurava la motivazione e contestava la permanenza del vincolo sulla somma ormai restituita.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla delimitazione del sindacato in materia di misure cautelari reali. Il ricorso è ammesso solo per violazione di legge, comprensiva degli errores in iudicando o in procedendo e dei vizi di motivazione così radicali da rendere l’argomentazione inidonea a esplicitare l’itinerario logico del giudice, secondo il principio delle Sezioni Unite n. 25932 del 2008. Restano precluse le censure volte ad attaccare la tenuta logica del ragionamento.

Nel merito del fumus commissi delicti, il parametro non si esaurisce nella astratta sussumibilità del fatto, né richiede la persuasività propria dell’art. 273 cod. proc. pen. per le misure personali. Occorrono concreti e persuasivi elementi indiziari di riconducibilità dell’evento alla condotta dell’indagato, con obbligo per il giudice di esporre i motivi di non rilevanza degli elementi difensivi, come affermato dalle Sez. IV n. 20341 del 2024 e dalle Sez. VI n. 36874 del 2017.

Il Tribunale si è attenuto a tali coordinate: la scrittura privata non registrata, la restituzione dei 75.000 euro a sette anni dal preliminare e in epoca successiva all’avvio delle indagini, nonché le intercettazioni sull’approntamento di strumentali “ricevute”, integrano un quadro indiziario coerente. Non decisivo, allo stato, il contributo dichiarativo del legale; recessive le diciture dei bonifici come “acconti”. Le censure difensive attaccano il merito degli apprezzamenti o pretendono uno standard probatorio incompatibile con le misure reali.

Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che le somme ricevute dal pubblico ufficiale corrotto costituiscono prezzo del reato, non profitto, e sono integralmente sequestrabili, secondo Sez. VI n. 28412 del 2022 e Sez. VI n. 28227 del 2023. La restituzione al presunto corruttore dopo le indagini è irrilevante: la quantificazione del prezzo rimane insensibile a decurtazioni. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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