Doppia conforme e rinnovazione istruttoria: rigetto implicito e interesse concreto (Cass. pen. Sez. II n. 6969 del 19.02.2025)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la c.d. doppia conforme quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest’ultima sia adottando gli stessi criteri di valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico complessivo corpo decisionale. In tema di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale, nell’ipotesi di cui all’art. 603, comma 1, cod. proc. pen., la riassunzione di prove già acquisite o l’assunzione di quelle nuove è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l’incombente richiesto rivesta carattere di decisività, potendo le ragioni di rigetto essere anche implicite nell’apparato motivazionale. Nel rito a trattazione scritta, il tardivo deposito delle conclusioni non è sanzionabile ex se, dovendo l’imputato dedurre un’effettiva incidenza delle conclusioni intempestive rispetto all’esito del giudizio.
Il Fatto
La Corte di appello di Messina, con sentenza del 5 luglio 2024, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Patti il 19 ottobre 2023, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche in termini di equivalenza alle contestate aggravanti, rideterminava la pena inflitta all’imputato in anni quattro e mesi tre di reclusione ed euro 1.300,00 di multa, revocando le pene accessorie e confermando nel resto la sentenza impugnata.
Avverso tale decisione il condannato proponeva ricorso per cassazione, articolando tre motivi: vizio di manifesta illogicità della motivazione per asserito travisamento della prova e omessa valutazione di un precedente a carico della persona offesa e del testimone; omessa motivazione sul diniego della richiesta di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale; nullità della sentenza per mancata formulazione delle conclusioni da parte del Procuratore generale.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge o comunque manifestamente infondati. Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità hanno richiamato il principio della doppia conforme: la sentenza di appello, saldandosi con quella di primo grado mediante richiami e identici criteri valutativi, forma un unico corpo decisionale. La modifica dell’art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per effetto della legge n. 46 del 2006 non consente alla Corte di sovrapporre la propria valutazione a quella dei giudici di merito, ammettendo il sindacato solo sotto lo stigma del travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica gli atti rilevanti e che la contraddittorietà sia percepibile ictu oculi. Nel caso di specie la Corte territoriale aveva motivato puntualmente sull’attendibilità della persona offesa, mentre il ricorrente si era limitato a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti.
Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato. In tema di rinnovazione dibattimentale, la riassunzione di prove già acquisite o l’assunzione di quelle nuove ex art. 603, comma 1, cod. proc. pen. è subordinata alla condizione che i dati probatori raccolti in precedenza siano incerti e che l’incombente rivesta carattere di decisività. Nella prima ipotesi le ragioni di rigetto possono essere anche implicite nell’apparato motivazionale. La sentenza impugnata, pur implicitamente, aveva spiegato le ragioni della non necessità della rinnovazione, motivando sulla piena credibilità della persona offesa e sull’irrilevanza delle minime divergenze riscontrate in dichiarazioni rese a distanza di oltre sei anni dai fatti.
Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per due ragioni. In primo luogo, la deduzione difensiva non risultava esatta, avendo il sostituto Procuratore generale comunque svolto conclusioni, consistite nella richiesta di rinnovazione dibattimentale. In secondo luogo, il ricorrente non aveva indicato il proprio concreto interesse a ottenere le conclusioni definitive del sostituto Procuratore generale, non emergendo alcun dato da cui presumere che questi avrebbe chiesto la riforma della sentenza. La necessità di un interesse concreto si ricava, mutatis mutandis, dal consolidato orientamento in tema di tardivo deposito delle conclusioni scritte nel rito a trattazione cartolare: i termini per il deposito delle conclusioni delle parti devono ritenersi perentori, sicché il deposito tardivo esime il giudice dal tenerne conto, fermo restando che l’imputato non può limitarsi a lamentare un generico pregiudizio del proprio diritto di difesa, dovendo dedurre un’effettiva incidenza delle conclusioni intempestive rispetto all’esito del giudizio. La mera irritualità procedurale non è dunque sanzionabile ex se.
All’inammissibilità del ricorso è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Nota della Redazione
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