Dolo di omicidio non escluso da migliore capacità di mira (Cass. pen. Sez. 7 n. 11894 del 30.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sussistenza del dolo di omicidio deve essere ricavata da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più idonei a esprimere il fine perseguito dall’agente. Il dolo non può essere escluso in base alla considerazione che l’agente avrebbe potuto disporre di una migliore possibilità di colpire la persona destinataria dell’azione criminosa, atteso che non è consentito assumere che l’autore del reato segua un comportamento razionale e ponderi con accuratezza le conseguenze delle proprie azioni. È inammissibile per aspecificità il ricorso per cassazione che non si confronti con l’interezza del percorso logico della sentenza impugnata, limitandosi a contestare il giudizio di responsabilità senza prendere posizione sugli argomenti posti a suo fondamento.
Il Fatto
La Corte di Appello, Sezione distaccata di Sassari, confermava la condanna dell’imputato per il reato di omicidio, riconoscendo la penale responsabilità sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, delle dichiarazioni rese dalla ex fidanzata dell’imputato e del rinvenimento, in luogo nella disponibilità dello stesso, di un fucile compatibile con quello utilizzato per sparare il proiettile che aveva attinto la vittima.
Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’imputato, deducendo due motivi di impugnazione: il primo, relativo al giudizio di responsabilità; il secondo, concernente la qualificazione giuridica del fatto, contestando la sussistenza del dolo di omicidio.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, esaminando separatamente i motivi proposti. Quanto al primo motivo, i giudici di legittimità hanno rilevato l’aspecificità della censura, in quanto il ricorrente non si confrontava con l’interezza del percorso logico-motivazionale della sentenza impugnata. In particolare, il ricorso ometteva di prendere posizione sugli elementi di prova convergenti valorizzati dalla Corte territoriale, costituiti dalle dichiarazioni della persona offesa, da quelle della ex fidanzata dell’imputato e dall’esito degli accertamenti sul fucile rinvenuto nella disponibilità del prevenuto.
In relazione al secondo motivo, la Suprema Corte ha ricordato il consolidato principio secondo cui il dolo di omicidio deve essere desunto dai dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano idonei a esprimere il fine perseguito dall’agente. La tesi difensiva, secondo cui l’imputato, se avesse voluto realmente uccidere la vittima, avrebbe atteso che quest’ultima superasse il cancello la cui struttura aveva deviato una parte dei pallini, non è stata ritenuta idonea a inficiare la logicità della motivazione impugnata.
La Corte ha precisato che il dolo non può essere ricavato dal fatto che l’agente avrebbe avuto una migliore possibilità di colpire il destinatario dell’azione criminosa, richiamando il principio generale per cui, nella ricostruzione dell’elemento soggettivo, non si deve necessariamente assumere che l’autore del reato segua un comportamento razionale e ponderi accuratamente le conseguenze delle proprie azioni. Il ricorso è stato, pertanto, dichiarato inammissibile.
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Nota della Redazione
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