Sequestro preventivo: ricorso ammissibile solo per violazione di legge (Cass. pen. Sez. 3 n. 15728 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge. In tale nozione rientrano sia gli errori di giudizio o di procedura, sia quei vizi della motivazione talmente radicali da rendere l’apparato argomentativo del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, così da risultare inidoneo a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice. Le censure che si limitano a mere citazioni di principi giurisprudenziali, senza una specifica e concreta contestazione del provvedimento impugnato, sono inammissibili per genericità.

Il Fatto

Il tribunale del riesame di Chieti, adito nell’interesse dell’indagato, aveva rigettato l’istanza di riesame avverso l’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari, dopo aver convalidato il sequestro d’urgenza operato dalla polizia giudiziaria, aveva disposto il sequestro preventivo di un autocarro, dei rifiuti in esso contenuti e di un’area occupata da rifiuti. Il provvedimento cautelare era stato adottato in relazione ai reati di attività di raccolta, recupero e smaltimento di rifiuti e di gestione non autorizzata di un impianto di smaltimento e recupero.

Avverso l’ordinanza del tribunale del riesame, l’indagato proponeva ricorso per cassazione tramite il proprio difensore, deducendo tre motivi di impugnazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha esaminato i motivi di ricorso, dichiarandoli inammissibili o manifestamente infondati. Con riferimento al primo motivo, con cui si deducevano vizi di illogicità e contraddittorietà della motivazione, la Corte ha richiamato il consolidato principio per cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è consentito solo per violazione di legge. Tale nozione comprende non solo gli errori in iudicando o in procedendo, ma anche quei vizi motivazionali così radicali da rendere l’apparato argomentativo del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza, quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice.

La Corte ha precisato che, in materia di sequestro preventivo, il ricorso è ammissibile quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente. Nel caso di specie, tuttavia, le censure erano state formulate senza alcuna specificazione rispetto al provvedimento impugnato, articolandosi esclusivamente in mere citazioni di giurisprudenza di legittimità, risultando pertanto del tutto generiche.

Anche il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, in quanto si traduceva nella mera citazione di principi giurisprudenziali in tema di distinzione tra sequestro preventivo e sequestro finalizzato alla confisca, in assenza di ogni censura specifica e concreta. Il terzo motivo è stato parimenti dichiarato manifestamente infondato per la sua assoluta genericità, mancando ogni precisazione sugli atti difensivi che si assumevano trascurati e sulla loro necessaria decisività.

La Corte ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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