Omesso esame attendibilità teste oculare annulla condanna omicidio stradale (Cass. pen. Sez. IV n. 7019 del 20.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di omicidio stradale, la sentenza di condanna è affetta da vizio motivazionale quando l’attendibilità del testimone oculare viene affermata valorizzando il solo dato del colore della luce semaforica, senza confronto con l’intero compendio istruttorio. Il giudice di merito che ritenga recessiva la prova dichiarativa contraria deve esporre le ragioni di tale giudizio, e non può limitarsi a giustificare la mancata corrispondenza tra la verbalizzazione immediata e la dichiarazione dibattimentale invocando un generico fraintendimento. La spiegazione del fraintendimento deve essere verificata anche rispetto alle circostanze riferite dal testimone e non trasfuse nel verbale, poiché l’omessa verbalizzazione di un dialogo tra testimone e imputato incide sulla valutazione della credibilità della fonte.

Il Fatto

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 10 luglio 2024, ha parzialmente riformato la decisione del Tribunale di Torino del 20 gennaio 2023, riducendo la pena e concedendo i doppi benefici di legge. L’imputato era stato dichiarato responsabile del reato di cui all’art. 589-bis, commi 1, 2 e 5 n. 2, cod. pen., in relazione all’art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per avere causato la morte di un altro conducente in un sinistro avvenuto a Torino il 22 luglio 2018, mentre guidava con un tasso alcolemico pari a 1,73 g/litro.

Secondo l’accusa, l’imputato avrebbe impegnato l’intersezione con il semaforo rosso a velocità superiore al limite, in violazione degli artt. 141, commi 1 e 3, 142, comma 1, e 146, comma 1, cod. strada. La ricostruzione della dinamica si è fondata in misura determinante sulla prova dichiarativa di una testimone oculare, escussa dapprima a sommarie informazioni nell’immediatezza del fatto e poi nuovamente il 19 gennaio 2019. Il ricorso per cassazione ha censurato la mancata spiegazione delle ragioni per cui la prova contraria sarebbe stata ritenuta non attendibile.

La Motivazione della Corte

La Sezione IV ha rilevato che la vicenda processuale si caratterizza per le versioni contrapposte rese dalla testimone oculare. Nell’immediatezza del fatto la teste aveva riferito che l’automobilista della vettura proveniente da destra si era fermato al semaforo rosso; nel successivo esame aveva invece sostenuto che la stessa vettura aveva proseguito la marcia con semaforo verde. Poiché non è stato possibile risalire all’ora esatta dell’urto e gli impianti semaforici funzionavano regolarmente, l’accertamento della responsabilità si è incentrato sulla prova dichiarativa.

I giudici di merito hanno spiegato la divergenza tra le due versioni con lo stato di shock in cui versava la teste al momento delle prime dichiarazioni, corroborando tale lettura con la condizione di grave alterazione alcolica dell’imputato. La Corte territoriale ha inoltre ipotizzato un fraintendimento tra la testimone e l’agente di polizia giudiziaria che raccolse le prime sommarie informazioni, valorizzando la stanchezza di quest’ultimo e la possibile confusione tra l’incrocio teatro del sinistro e quello precedente.

Il Collegio ha ritenuto questa ricostruzione insufficiente. La sentenza di primo grado dà atto che in dibattimento la teste aveva affermato che era verde la luce del semaforo posto all’angolo con il Lungo Dora Napoli: circostanza che avrebbe imposto un approfondimento, poiché erode il fondamento del fraintendimento costruito sul semaforo precedente. La spiegazione del possibile equivoco risulta così incentrata su un unico dato, il colore della luce dell’incrocio, senza confronto con l’intero compendio istruttorio.

La Corte ha poi accolto la doglianza difensiva laddove censurava il difetto di motivazione sulla prova contraria. La sentenza impugnata aveva giustificato la mancata verbalizzazione del passaggio della vettura con luce verde, ma aveva del tutto trascurato di spiegare perché non fosse stato verbalizzato il dialogo tra la testimone e l’imputato, sebbene la teste avesse riferito di averlo menzionato ai verbalizzanti nell’immediatezza. Tale omissione incide direttamente sulla valutazione di attendibilità della fonte.

Per queste ragioni la sentenza è stata annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Torino, per un nuovo giudizio sull’attendibilità della testimonianza che tenga conto delle argomentazioni difensive e di un adeguato confronto tra le due prove dichiarative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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